Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell´uomo (di Andrea Sivier)


PROFILI SOSTANZIALI E PROCEDIMENTALI DEL DIRITTO ALLA VITA (Corte e.d.u., 19 marzo 2020, Fabris e Parziale c. Italia) Con la decisione in commento la Corte europea dei diritti dell’uomo torna ad occuparsi della tematica concernente la protezione del diritto alla vita e, in particolare, della tutela che è chiamata ad approntare l’autorità statale nei confronti dei detenuti. I Giudici strasburghesi, pur non rilevando alcuna violazione del parametro convenzionale, hanno contribuito a delineare ulteriormente la portata applicativa del principio sotteso all’art. 2 Cedu, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello procedimentale. Il caso in esame prende le mosse dal ricorso presentato da due cittadini italiani, rispettivamente zio paterno e cugina del deceduto, i quali lamentavano la violazione dell’art. 2 Cedu per il fatto che le autorità statali sarebbero venute meno agli obblighi di proteggere la vita del parente (profilo sostanziale) e non avrebbero approntato un’effettiva indagine per appurare la causa del decesso (profilo procedimentale). Si dia un rapido sguardo ai fatti di causa. Il 29 aprile 2004 veniva incarcerato A., cittadino italiano con plurimi problemi collegati all’abuso di alcol e droghe e plurime carcerazioni nel proprio passato. A causa delle accertate patologie, il detenuto seguiva una terapia psicologica ed era sottoposto ad un protocollo farmacologico di disintossicazione. Secondo la ricostruzione, nonostante i trattamenti dei quali era destinatario, A. continuava a presentare un profilo clinico/psicologico preoccupante, dal momento che in più occasioni aveva dimostrato la tendenza ad intossicarsi mediante l’assunzione di sostanze di cui entrava in possesso. E, invero, in data 11 marzo 2005 veniva colto in forte stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di alcol denaturato, mentre, il 18 marzo 2005 venivano rinvenute nella sua cella plurime compresse di psicofarmaci facenti parte del trattamento di disintossicazione prescrittogli. In tale ultima occasione, peraltro, l’autorità carceraria aveva sequestrato i medicinali e aveva provveduto, in ottica preventiva, a modificare il protocollo di somministrazione in modo tale da non affidare più le compresse al detenuto. A distanza di qualche settimana, peraltro, veniva deferito al consiglio di disciplina del carcere poiché asseritamente sorpreso inalare il gas contenuto nelle cartucce fornite ai detenuti per cucinare. In questa circostanza il detenuto si giustificava sostenendo di avere provato di aprire la cartuccia con la bocca perché aveva il braccio ingessato. L’autorità carceraria, tenuto conto pure del fatto che il personale sanitario intervenuto nell’immediatezza non aveva constatato alcun evidente segno di intossicazione da gas, aveva ritenuto credibile la versione del detenuto con la conseguenza che non veniva predisposta alcuna [continua..]

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