Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Nicola Triggiani)


Riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari È all’esame della Commissione Giustizia del Senato il d.d.l. S. 1709, recante “Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari”, d’iniziativa del sen. Alfonso ed altri. Attualmente, l’art. 134 c.p.p., com’è noto, dispone che alla documentazione degli atti si procede mediante verbale (comma 1), che può essere redatto in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso d’impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale (comma 2), considerata residuale perché assolutamente inadatta a offrire un risultato rappresentativo fedele, efficace e genuino, in rapporto soprattutto alle cadenze dibattimentali e alle dinamiche del­l’esame incrociato. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva, è effettuata anche la riproduzione fonografica (comma 3). Soltanto se tali modalità di documentazione sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva, ove assolutamente indispensabile (comma 4, primo periodo): tale forma di documentazione potrà risultare particolarmente utile in talune circostanze, ad esempio in occasione dell’assunzione di determinati mezzi di prova, come il confronto, la ricognizione e l’esperimento giudiziale. Anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità, è però consentita la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (comma 4, secondo periodo, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 212 del 2015), condizione definita nell’art. 90-quater c.p.p. A norma dell’art. 139 c.p.p., la riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario che assiste il giudice (comma 1). Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione (comma 2) e, per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva (comma 3). La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario, ma il giudice può decidere di affidarla a persona idonea estranea all’am­mini­strazione statale (comma 4). Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione, per evidenti ragioni di economia (comma 5); del resto, [continua..]

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