Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'accertamento della minore età dell'autore di reato tra disciplina nazionale e normativa europea (di Lucio Camaldo)


L’accertamento della minore età assume particolare rilevanza e attualità con il recente aumento dei flussi migratori di persone provenienti da paesi stranieri, tra cui molti giovani privi di documenti che ne attestino l’identità e l’età anagrafica, ovvero in possesso di documenti di dubbia genuinità o attendibilità. Si analizza, pertanto, la disciplina di tale verifica dell’età, che è attribuita alla competenza esclusiva della giurisdizione specializzata minorile, sia ai fini della valutazione dell’eventuale responsabilità per un fatto penalmente rilevante, sia per assicurare ai minori stranieri non accompagnati la specifica protezione in ragione della loro condizione di particolare vulnerabilità, senza trascurare, infine, le garanzie previste dalla recente normativa europea.

The age ascertainment of the juvenile offender between national and European legislation

The ascertainment of the minor age of the offender assumes relevance with the recent increase in the migratory flows of people coming from other countries, including many young foreigners not accompanied, without documents attesting to their identity and age or in possession of documents of dubious reliability. In particular, the rules of this assessment are analyzed, attributed to the exclusive competence of the specialized juvenile jurisdiction, both for the purpose of assessing any liability for a criminal offense and for ensuring unaccompanied minors the specific protection because of their particularly vulnerable condition, without neglecting, finally, the guarantees provided by recent European legislation.

Il dubbio sulla minore età dell’autore di reato e le modalità di accertamento Il recente aumento dei flussi migratori di persone provenienti da paesi stranieri, tra cui molti giovani, non accompagnati dai genitori o da altri membri del nucleo familiare [1], comporta, sempre più frequentemente, il problema dell’accertamento della minore età, quando tali soggetti, come spesso accade, siano privi di documenti che ne attestino l’identità e l’età anagrafica, ovvero esibiscano documenti di dubbia genuinità o attendibilità, e l’età da loro dichiarata non appaia verosimile. La determinazione dell’età si rende necessaria non soltanto per assicurare ai minori stranieri la protezione loro garantita dalla normativa internazionale e dalla legislazione interna [2], ma anche ai fini della valutazione della loro eventuale responsabilità, ove commettano nel nostro paese un fatto penalmente rilevante. In tale ipotesi, l’età dell’autore di reato assume, come è noto, valore decisivo, anzitutto, per determinarne l’ingresso (o meno) nell’area della punibilità: non può essere punito chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni, in ragione del difetto assoluto di imputabilità stabilito ex lege (art. 97 c.p.) [3]. La commissione del reato nella fascia di età compresa tra quattordici e diciotto anni rende, invece, necessaria la valutazione “in concreto” dell’imputabilità, ossia l’accertamento, caso per caso, della capacità di intendere e di volere, o, secondo la giurisprudenza, della “maturità” del minore, al momento della realizzazione del reato e in relazione allo specifico fatto addebitato (art. 98 c.p.) [4]. Tale verifica richiede l’espletamento di indagini sulla personalità dell’autore di reato (art. 9 d.p.r. n. 448 del 1988) che rappresentano una tappa obbligata e prioritaria del processo a carico di imputati minorenni [5]. Le situazioni di incertezza circa la minore età dell’autore di reato assumono, tuttavia, come si è già anticipato, sempre maggiore diffusione e rilevanza, richiedendo l’attivazione della procedura di accertamento. In questi casi, il legislatore ha previsto una «riserva di giurisdizione specializzata», attribuendo al Tribunale per i minorenni la competenza esclusiva a determinare l’età dell’imputato (art. 8 d.p.r. n. 448 del 1988) [6]. Ove il dubbio sorga nell’ambito del rito ordinario, l’autorità giudiziaria è pertanto tenuta, in ogni stato e grado del procedimento, a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (art. 67 c.p.p.) [7]. La translatio [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020