Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


Gli effetti della connessione sull’attribuzione monocratica o collegiale del Tribunale (Cass., sez. un., 29 novembre 2019, n. 48590) Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere il contrasto interpretativo relativo all’individua­zio­ne del momento a partire dal quale gli effetti della connessione sulla composizione monocratica ovvero collegiale del Tribunale assumono carattere irreversibile. L’orientamento più recente radica la cognizione al momento in cui viene esercitata l’azione penale. Secondo tale interpretazione, le regole sulla competenza, quale criterio originario ed autonomo, opera per tutto il corso del processo, anche nell’ipotesi in cui a seguito del provvedimento di separazione, siano venute meno le ragioni che hanno determinato l’originario radicamento della competenza per connessione (Cass., sez. I, 17 ottobre 2013, n. 69). Secondo un diverso orientamento, la forza attrattiva della competenza del Tribunale in composizione collegiale, prevista dall’art. 33-quater c.p.p., viene meno qualora il giudice dell’udienza preliminare ritenga, a seguito dell’attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero al venir meno delle ragioni di connessione, di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione ad un reato per il quale è prevista la citazione diretta; in tal caso, il giudice deve trasmettere gli atti al p.m., a norma dell’art. 33-sexies c.p.p., per l’emissione del decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati per il diverso reato attribuito al Tribunale in composizione monocratica (Cass., sez. VI, 9 luglio 2003, n. 38298). In via preliminare, le Sezioni Unite individuano i due nuclei problematici relativi alla portata del­l’art. 33 quater c.p.p.: da un lato, l’individuazione del momento nel quale gli effetti della connessione sulla composizione collegiale o monocratica assumono carattere definitivo; dall’altro, il provvedimento che il g.u.p. deve adottare in caso di sopravvenuta mancanza di connessione. In relazione al primo profilo, è noto che il meccanismo della connessione opera con riguardo sia alla determinazione della competenza che al riparto di attribuzione tra l’organo monocratico e collegiale del Tribunale. La disciplina del riparto di attribuzione, dunque, rappresenta un mero criterio interno di assegnazione dei procedimenti tra Tribunale in composizione monocratica e collegiale che, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza costituzionale, non incide sul principio del giudice naturale (C. cost. n. 419 del 1998; C. cost. n. 181 del 2001; C. cost. n. 30 del 2011). Già in passato, le Sezioni unite, nell’affermare che la connessione rappresenta un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza, operante nelle ipotesi tassativamente descritte dall’art. [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


SOMMARIO:

- -




Fascicolo 2 - 2020