Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Rita Lopez)


Detenzione in carcere e parametri convenzionali (Corte e.d.u., 3 dicembre 2019, Petrescu c. Portogallo) (Corte e.d.u., 5 dicembre 2019, J.M. c. Francia) (Corte e.d.u., 7 gennaio 2020, Ciupercescu c. Romania) Prosegue a cura dei Giudici d’oltralpe l’opera di progressivo affinamento di una nozione di regime detentivo in linea con i principi dell’art. 3 Cedu; la disposizione se, da un lato, impone un divieto assoluto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, riconosciuto anche a favore dei condannati per reati della massima gravità, quali terrorismo internazionale e criminalità organizzata (Corte e.d.u., 5 dicembre 2019, J. M. c Francia § 83; in precedenza, ex multis Corte e.d.u., 16 luglio 2015, Ghedir c. Francia, § 108); subordina, dall’altro, la rilevanza del maltrattamento ad una soglia minima di gravità, da valutare, caso per caso, con riferimento alla durata dello stesso, alle sue conseguenze sul piano fisico e psicologico; al sesso, all’età e allo stato di salute del detenuto che lo subisce (Corte e.d.u., 5 dicembre 2019, J. M. c Francia § 83; in precedenza, Corte e.d.u., 16 luglio 2015, Ghedir c. Francia, § 108). La ricognizione delle decisioni in nota, tutte egualmente tese a definire il limite invalicabile del fisiologico e insopprimibile grado di sofferenza connaturato nella vita carceraria, consente, pertanto, di arricchire il catalogo dei requisiti che qualificano lo status detentivo compatibile con i parametri convenzionali. La prima pronuncia scaturisce dal ricorso di un cittadino rumeno che lamentava i disagi legati alle particolari condizioni di sovraffollamento di due differenti istituti penitenziari portoghesi, nei quali era stato recluso per sette anni. Preso atto delle pesanti criticità del sistema carcerario del Portogallo, afflitto da un endemico sovraffollamento e da croniche carenze strutturali e di personale, sia di custodia che medico, i Giudici ribadiscono il rilievo primario assunto dallo spazio personale garantito a ciascun detenuto: questi, a meno di non trovarsi in una cella singola, deve poter disporre di un’area minima di almeno tre metri quadri di superficie (ad es., Corte e.d.u., 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia), comprensiva del mobilio, ma escluso l’ingombro degli impianti sanitari. Sia pure in presenza di uno spazio sottodimensionato rispetto alla metratura indicata, imputabile alla eccessiva densità della popolazione in vinculis, la violazione dell’art. 3 Cedu che ne deriva, non è comunque oggetto di presunzione assoluta. A parere della Corte, infatti, la presenza di ulteriori e diversi aspetti costitutivi di altrettante componenti della vita carceraria nel suo complesso, è in grado di spiegare efficacia compensativa della carenza descritta (ex multis, Corte e.d.u., 20 ottobre [continua..]

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Fascicolo 2 - 2020