Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il pubblico ministero europeo, tra poteri investigativi nazionali e regole probatorie 'in bianco' (di Giulia Fiorelli)


Il contributo offre un commento al Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, istitutivo della Procura euro­pea, soffermandosi, in particolare, sulle problematiche derivanti dallo svolgimento di indagini transfrontaliere e dal riconoscimento di prove “allogene” nei singoli Stati membri, in assenza di poteri investigativi uniformi e di nor­me minime europee in tema di ammissibilità reciproca delle prove.

Il presente contributo è destinato agli Atti del Convegno “Interessi finanziari dell’Ue e giustizia penale. Colloquio Italo-Spa­gno­lo”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano, in data 4 maggio 2018.

The European Public Prosecutor, between investigatory national powers and 'undefined' rules of evidence

The paper offers an analysis of the Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017, which has established the European Public Prosecutor’s Office, focusing on the cross-border investigations and the recognition of “foreign” evidence in each member State, since no uniform investigatory powers and minimum European rules on the mutual admissibility of evidence have been set forth.

L’assetto della fase investigativa “europea” e la supremazia della normativa “nazionale”   Lo scarso entusiasmo con cui è stata accolta, nel panorama dottrinale [1], la definitiva approvazione del Regolamento istitutivo della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office, da cui l’acronimo EPPO) [2], sembra tradire l’insoddisfazione per la soluzione di “compromesso” adottata dal testo, ben lontana dai propositi iniziali. Invero, la progressiva concentrazione delle funzioni inquirenti in capo ad un organismo sovranazionale «indivisibile» [3], seppur limitatamente ai reati concernenti gli interessi finanziari dell’Unione europea, non è stata accompagnata dall’elaborazione di un adeguato corpus di regole procedurali uniformi e condivise dagli Stati membri afferenti all’EPPO. Il che rischia di generare alcuni delicati problemi di coordinamento e coerenza tra le soluzioni adottate dal Regolamento istitutivo della Procura europea e il diritto nazionale degli Stati membri in cui si svolge l’indagine o viene esercitata l’azione penale. È, in particolare, sul terreno della raccolta e formazione della prova nei singoli Stati membri che la mancata armonizzazione delle normative nazionali provoca le maggiori distonie, potendo ostacolare, di fatto, la libera circolazione del materiale probatorio, almeno per quanto riguarda l’area costituita dai reati di competenza del nuovo organismo. Due sono, allora, gli interrogativi che questa tematica solleva. Occorre, anzitutto, chiarire se l’assetto proposto dal Regolamento per la disciplina della fase investigativa, permetta di superare la frammentazione normativa riscontrata, tra gli Stati membri, in tema di ricerca della prova. E, una volta definito ciò, resta da precisare se le risultanze delle indagini condotte dal Procuratore europeo in uno Stato membro siano sempre “spendibili” davanti all’organo giurisdizionale presso cui s’incardina il processo. Solo una risposta affermativa ad entrambi quesiti consente di ritenere concretamente raggiunto l’o­biettivo, sotteso alla creazione della Procura europea, di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, mediante la semplificazione delle indagini penali transfrontaliere e lo sviluppo di un efficace sistema di circolazione probatoria nello spazio giudiziario comune. Per rispondere al primo interrogativo, è opportuno ricordare che l’art. 25 della Proposta di Regolamento del Consiglio, adottata il 17 luglio del 2013, imponeva espressamente di considerare il territorio degli Stati membri afferenti all’EPPO come «un unico spazio giuridico» [4], all’interno del quale il Pubblico ministero europeo avrebbe esercitato i propri poteri investigativi in conformità al principio della [continua..]

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Fascicolo 1 - 2020