Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Nicola Triggiani)


Nuove misure a tutela dei testimoni (e dei collaboratori) di giustizia In data 24 giugno 2019 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la proposta di legge C. 1740, recante: “Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia”, promossa dagli on. Piera Aiello ed altri. Il legislatore, com’è noto, dopo un’attesa durata molti anni, con la l. 11 gennaio 2018, n. 6 ha finalmente varato una disciplina dei testimoni di giustizia autonoma rispetto a quella dei collaboratori di giustizia, mentre originariamente le due figure trovavano unitaria collocazione e regolamentazione nel d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con modif. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82. Tale intervento ha rappresentato sicuramente un significativo passo avanti, ma non ha risolto tutte le criticità. La proposta di legge in esame – che vede come primo firmatario proprio un testimone di giustizia – si propone di correggere alcuni aspetti lacunosi della normativa in materia, al fine di dare una più ampia tutela – come si legge nella Relazione di accompagnamento – “a persone che scelgono di rinunziare spesso a tutto per dare il proprio contributo di cittadini onesti all’intera comunità”. Va sottolineato, peraltro, che alcune misure (al di là del titolo della legge) sono previste anche in favore dei collaboratori di giustizia. Tre i settori di intervento: la disciplina vigente sui testimoni di giustizia, dettata dalle l. n. 6 del 2018 e n. 82 del 1991 (capo I, artt. 1-8); la disciplina fallimentare ex r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (capo II, art. 9); la disciplina delle notificazioni contenuta nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile (capo III, artt. 10-12). L’art. 1 p.d.l., interpolando il comma 2-ter dell’art. 10 d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla l. n. 82 del 1991, mira a garantire ai testimoni di giustizia e agli altri protetti sottoposti alle misure speciali o al programma definitivo di protezione la possibilità di chiedere copia degli atti e dei provvedimenti della Commissione centrale di protezione che li riguardano, mentre attualmente la documentazione delle decisioni prese dalla Commissione ha la classifica di segretezza. Si prevede inoltre che qualsiasi decisione o comunicazione della Commissione o del Servizio centrale di protezione debba essere notificata in forma scritta, rilasciando all’interessato copia controfirmata dal personale del medesimo Servizio: attualmente, invece, le decisioni spesso non vengono comunicate per iscritto, né viene rilasciata copia all’interessato. Altra novità è la previsione che una copia delle relazioni degli psicologi incaricati dal Servizio centrale di protezione o dalla Commissione debba essere rilasciata, su richiesta, agli interessati. Le ultime due previsioni sono applicabili [continua..]

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Fascicolo 5 - 2019