Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Gioia Sambuco)


Tutela più ampia per le vittime di violenza domestica e di genere È attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il d.d.l. C. 1455 («Mo­di­fiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»), presentato il 17 dicembre 2018 dal Ministro della Giustizia Bonafede e teso a velocizzare l’instau­razione del procedimento penale e, dunque, sotto il profilo cautelare e pre-cautelare, ad accelerare l’e­ven­tuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. In particolare, in ossequio alla direttiva 2012/29/UE (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), la proposta intende potenziare gli strumenti delle indagini e dell’azione giudiziaria, favorendo l’immediata instaurazione e progressione del procedimento penale e prevedendo altresì, ove necessario, l’adozione, senza ritardi, di eventuali provvedimenti cau­telari per scongiurare la protrazione di ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell’incolumità psico-fisica della vittima. Per effetto dell’art. 1 d.d.l. C. 1455, l’art. 347 c.p.p. è novellato nel senso di estendere ai delitti sopra ricordati il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6), del codice di rito; più precipuamente, per tali fattispecie criminose, si impone alla polizia giudiziaria, l’immediata comunicazione della notizia di reato, anche in forma orale, elidendo così ogni potenziale discrezionalità in capo a chi raccoglie la notitia criminis, relativamente alla valutazione dell’esistenza di ragioni di urgenza per la relativa trasmissione, delineando così una sorta di presunzione assoluta di “urgente trattazione” per le sopramenzionate condotte criminose. L’art. 2 d.d.l., rubricato «Assunzione di informazioni», introduce un nuovo comma nell’art. 362 c.p.p. prescrivendo, in capo al pubblico ministero, sempre relativamente al catalogo di delitti nello stesso disposto enucleati, l’obbligo di procedere all’assunzione di sommarie informazioni dalla vittima del reato «entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa». Non è tuttavia previsto, nella disposizione de qua, alcuno strumento che effettivamente rimedi o comunque presidi all’eventuale “i­nerzia” dell’organo requirente, con il [continua..]

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Fascicolo 2 - 2019