Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corti europee (di Giorgio Crepaldi)


DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (Corte e.d.u., 17 aprile 2018, Uche c. Svizzera) Nella decisione in commento la Corte e.d.u. torna a concentrarsi sull’art. 6 della Convenzione e sul generale diritto dei consociati ad un processo equo. La sentenza, tuttavia, prende posizione su un aspetto particolare del diritto de quo, ossia il diritto dell’imputato di conoscere il merito dell’accusa e l’obbligo del giudice di motivare provvedimenti giudiziari. Giungendo alla soluzione, i giudici alsaziani danno conto di come tale dovere, e più in generale il diritto ad un equo processo, non si presenti come assoluto e uniforme ma debba necessariamente parametrarsi al caso concreto e alle disposizioni nazionali di ciascuno stato membro. Compito della Corte è, infatti, quello di vagliare il procedimento nel suo complesso stabilendo, nel concreto, se l’obbligo motivazionale di volta in volta adempiuto dai giudici nazionali sia conforme al dettato della Convenzione o, al contrario, integri una violazione dei precetti europei. Nella decisione in apice il ricorrente veniva sospettato di concorrere nel reato di traffico di un’in­gente quantità di stupefacenti. Le indagini venivano condotte anche mediante l’utilizzo di intercettazioni telefoniche. Le conversazioni captate tra il ricorrente ed i corrispettivi loquentes erano tutte in lingua nigeriana. Le contestazioni mosse all’imputato riguardavano gravi violazioni della normativa svizzera in materia di stupefacenti (Narcotic Drugs Act del 3 ottobre 1951), riciclaggio di denaro e violazione delle leggi sull’ingresso e sul soggiorno clandestino di stranieri. Per ciò che attiene ai capi d’imputazione sui narcotici, l’accusa contestava al ricorrente l’importa­zione, l’acquisto e la vendita di una quantità sconosciuta di cocaina tagliata (mélange de cocaïne), comunque superiore a 1748,80 gr, oltre ad una quantità indeterminata di eroina miscelata ad altre sostanze (mélange d’héroïne). Pur non quantificando esattamente la sostanza importata, l’accusa attribuiva ai proventi dell’illecito un valore assai cospicuo (attorno ai 155.600 euro). In data 19 novembre 2004 l’imputato veniva condannato alla pena di 69 mesi di reclusione per l’ac­quisto e la vendita di 4,4 kg di cocaina e 153 grammi di eroina. Nel proprio atto d’impugnazione il ricorrente sosteneva la violazione del principio del contraddittorio per non avere l’accusa determinato e quantificato in modo preciso la quantità di sostanza oggetto di reato, oltre a censurare il mancato svelamento dell’identità di colui che aveva tradotto le intercettazioni telefoniche. La Corte d’appello ribadiva che la quantità di sostanza stupefacente, seppur sconosciuta, ammontasse approssimativamente a [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018