Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Per uno spazio giuridico europeo irrobustito dai diritti processuali: mandato di arresto europeo e reciproco riconoscimento delle decisioni in absentia (di Simona Arasi)


Nella prospettiva di creazione di uno spazio giuridico di libertà, sicurezza e giustizia, il legislatore europeo ha dettato, nel corso degli ultimi anni, regole minime in materia di garanzie procedurali da innestare nel tessuto delle legislazioni nazionali e regole sensibili ai bisogni di tutela della difesa nelle procedure di cooperazione. Emblematici risultano gli interventi a tutela del soggetto sottoposto a procedimento penale nel caso di mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria straniera per l’esecuzione di un provvedimento applicativo di pene detentive o misure privative della libertà pronunciato in assenza dell’interessato al processo. La ricerca di conformarsi ai canoni dettati dal principio del fair trial spesso, però, osta con l’obiettivo di armonizzazione.

A European legal area with a view to strengthening the procedural rights: European Arrest Warrent and mutual recognition of decisions rendered in absentia

In a perspective to creating a legal area of freedom, security and justice, in recent years, the European legislator dictated minimum rules on procedural guarantees to be grafted into the structure of national laws and sensible rules to needs of protection of the defense in cooperation procedures. The interventions to protect the person who is subject to criminal proceeding in the case of the European arrest warrant, issued by the foreign judicial authority for the execution of a decision inflicting imprisonment or measures involving deprivation of liberty pronounced in the absence of the accused person, are emblematic. The research to conform with the rules dictated by the principle of fair trial often, however, contrasts with the objective of harmonization.

 
PREMESSA Al fine di realizzare l’ambizioso disegno di creazione di uno spazio giuridico europeo, il legislatore si è occupato anche del complesso tema dei rapporti tra la disciplina della consegna in forza di un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria straniera per l’esecuzione di un provvedimento applicativo di pene detentive o misure privative della libertà pronunciato in assenza dell’interessato al processo, da un lato; e la disciplina del mutuo riconoscimento delle sentenze penali straniere, dall’altro. Il tema delle garanzie difensive nel procedimento penale risulta strettamente connesso con le dinamiche della cooperazione giudiziaria e, in particolare, con la tematica qui oggetto di approfondimento. Se l’esigenza di apprestare delle adeguate tutele all’individuo è già particolarmente avvertita nell’am­bito dell’ordinamento nazionale, essa assume maggior rilievo all’interno delle procedure transnazionali, in cui l’intervento dei poteri repressivi è realizzato da organi giudiziari di diversi Stati membri e attraverso l’intersecarsi di strumenti che spesso (mal) interagiscono fra loro [1]. Il divario esistente fra differenti modelli di garanzia apprestati dai Paesi membri ha rallentato la creazione di un sistema di cooperazione efficiente, evidenziando la necessità di armonizzare gli ordinamenti [2]. Tali “decelerazioni” sono, molte volte, frutto dell’erroneo presupposto che gli Stati membri apprestano, nel complesso, una giustizia penale efficace ed equa dalla quale “dovrebbe” scaturire il reciproco affidamento fra le autorità giudiziarie e, quindi, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni [3]. In assenza di un’integrazione normativa minima tale fiducia rappresenta un obiettivo da perseguire e non un risultato effettivamente raggiunto [4]. Il mandato di arresto europeo costituisce il primo e più importante strumento preordinato a realizzare tra gli Stati membri dell’Unione europea quel principio del mutuo riconoscimento considerato, fin dal 1999 [5], come matrice fondante della cooperazione giudiziaria [6], nonché architrave della costruzione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia [7], nell’indispensabile rispetto dei diritti fondamentali e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri [8]. La sua progressiva applicazione ai più diversi settori della cooperazione giudiziaria penale ha condotto alla sua “costituzionalizzazione”, negli artt. 67, paragrafo 4, 81, paragrafo 1, e 82, paragrafo 1, T.F.U.E. [9], divenendo un «ordine categoriale dei rapporti di cooperazione tra gli Stati membri dell’U.E.» [10]. Lo spazio europeo, infatti, tende sempre più ad identificarsi in un’area di [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017