Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (L. 21 settembre 2018, n. 108)   È stata pubblicata la l. 21 settembre 2018 n. 108 (G.U., Sr. gen., 21 settembre 2018, n. 220) contenente la “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. In materia di giustizia, il provvedimento posticipa l’entrata in vigore della disciplina attuativa delle intercettazioni e della partecipazione al dibattimento a distanza per gli imputati detenuti per gravi reati, soprattutto associativi. Per quanto specificamente concerne le intercettazioni, il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (G.U., Sr. gen., 11 gennaio 2018, n. 8) aveva modificato svariate disposizioni del codice di procedura penale, in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103. L’obiettivo del legislatore era il raggiungimento di un equilibrio fra i poteri investigativi dell’autorità giudiziaria, la tutela del diritto alla riservatezza di terzi e degli indagati, e il diritto all’informazione. Le nuove norme avrebbero dovuto applicarsi alle «operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» del decreto, ossia dal 26 luglio 2018. Da subito, però, sono state manifestate forti perplessità sia dalla magistratura sia dalla dottrina, per la complessa attuazione pratica della nuova disciplina, specie per quanto concerne la predisposizione degli archivi riservati. A tal fine, il d.l. n. 91 del 2018, convertito dalla l. n. 108 del 2018, proroga l’entrata in vigore della nuova normativa al 31 marzo 2019. In materia di partecipazione al dibattimento a distanza, invece, l’efficacia delle disposizioni di cui al­l’art. 1, commi 77, 78, 79 e 80, l. n. 103 del 2017, è stata sospesa. Pertanto, è stata posticipata al 15 febbraio 2019 l’entrata in vigore del regime della videoconferenza ai processi con detenuti, fatta salva l’eccezione di cui all’art. 1, comma 81, per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli artt. 270-bis, comma 1, 416-bis, comma 2, c.p. nonché di cui all’art. 74, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Anche in tal caso, non erano mancate le voci di dissenso in dottrina; la disciplina introdotta dalla riforma Orlando, infatti, invertiva la logica della presenza fisica dell’imputato all’udienza, trasformando la partecipazione virtuale in regola, con una significativa compromissione sia del principio di immediatezza sia del contraddittorio. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 27 APRILE 2016, SULL’USO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE (PNR) A FINI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO, INDAGINE E AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEI REATI [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018