Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Riforma in pejus della sentenza di proscioglimento e rinnovazione in appello della prova tecnico-scientifica di tipo dichiarativo (di Roberta Rizzuto)


La legittimità della reformatio in peius della sentenza di proscioglimento senza la previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, già all’indomani del recente intervento delle Sezioni Unite, torna a far discutere. Di recente, infatti, l’interesse dei giudici di legittimità è stato pungolato in ordine al caso in cui l’operazione di overruling in appello di una sentenza di proscioglimento sia ancorata a un diverso apprezzamento dei contenuti di una perizia e/o di una consulenza tecnica. Nello specifico, è stata negata la riferibilità alla prova tecnica dell’obbligo di rinnovazione dell’i­struttoria dibattimentale in appello, così come tratteggiato nei dicta dei giudici di Strasburgo, nonché nella conseguente elaborazione giurisprudenziale interna.

Reform in pejus of judgment of acquittal and innovation in appeal concerning the legal report of declaratory type

The vexed question of legitimacy of reformatio in peius of the judgement of acquittal without renewing the preliminary debate, after the recent judgment of Supreme Court is already debatable. Recently, the interest of the judges has been focused in the event in which the overruling during the appeal of a judgment of acquittal is anchored to a different appreciation of the contents into the legal reports. Specifically, in the appeal, the duty of renewal concerning the legal report has been denied, as outlined by the terms of the Strasbourg’s judgments and the resulting internal jurisprudence.

LA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE NEL GIUDIZIO DI APPELLO: CASSAZIONE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A CONFRONTO L’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.), coerentemente con la natura di mera revisio prioris istantiaepropria del giudizio penale di secondo grado, è stato tradizionalmente percepito quale meccanismo processuale connotato dal crisma dell’eccezionalità [1]. Caratteristica quest’ultima oggi non più granitica come in passato, stante la sopravvenuta necessità di conformare, quantomeno in via interpretativa, il quadro normativo interno allo “statuto convenzionale”. I giudici di Strasburgo, difatti, allorché chiamati a pronunciarsi in materia di impugnazioni, hanno preliminarmente provveduto all’enunciazione di un principio-base, cioè a dire premessa teorica da cui deve muovere qualsivoglia riflessione critica sui giudizi di gravame: trattasi, nello specifico, dell’assun­to secondo cui le guarentigie proprie del giusto processo, così come cristallizzate nella lettera dell’art. 6 Cedu, debbono considerarsi operanti anche con riferimento al giudizio d’appello, ove previsto [2]. Indi, i medesimi, prendendo le mosse da tale principio, apparso sin dalla sua enunciazione ben lontano dal poter rimanere mera astrazione teorica, hanno delineato un orientamento giurisprudenziale – oggi qualificabile in termini di diritto vivente – dalle forti ripercussioni, dirette e indirette, sugli ordinamenti giuridici aderenti alla Cedu. Ci si riferisce, nel dettaglio, al trend ermeneutico della Corte europea secondo cui l’art. 6 Cedu impone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al giudice d’appello che, a compendio probatorio immutato, intende modificare in peius una sentenza di assoluzione, posto che il medesimo deve avere la possibilità di saggiare direttamente le fonti di prova orale in tal senso decisive [3]. L’audizione diretta dei testimoni da parte del giudice di secondo grado e la conseguente possibilità per lo stesso di valutarne in prima persona l’attendibilità rilevano, pertanto, quali condizioni essenziali affinché la sua decisione, adottata attraverso il sostanziale ribaltamento del precedente proscioglimento, possa considerarsi “equa”, ovverosia conforme al dettato dell’art. 6, par. 1 e 3 lett. d), Cedu. In questa direzione è stato osservato che il controllo sull’attendibilità di un propalante non può essere realizzato in modo soddisfacente in via cartolare, cioè a dire attraverso la sola rilettura delle dichiarazioni dallo stesso rese innanzi al giudice di prime cure, in quanto determinanti, ai fini della corretta realizzazione di siffatto accertamento, sono soprattutto quegli [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017