Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza
È stata pubblicata la l. 24 maggio 2023, n. 60, recante «Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza» (G.U., serie gen., 1 giugno 2023, n. 127). Il provvedimento interviene sull’arresto obbligatorio in flagranza, che viene da oggi consentito per i reati procedibili a querela, anche quando questa non venga presentata immediatamente, nell’ipotesi in cui non si riesca a rintracciare la persona offesa e a condizione che non sia stata manifestata la volontà di rinuncia. Se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall’arresto oppure se l’avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, «l’arrestato è posto immediatamente in libertà». Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all’arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’art. 90-bis c.p.p. Nel caso di arresto facoltativo, si prevede, ai sensi dell’art. 381, comma 3, c.p.p. soltanto la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’art. 90-bis c.p.p.
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Il codice di rito consente l’arresto in flagranza, obbligatorio o facoltativo, anche per reati procedibili a querela. Di regola, «l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà». In buona sostanza è necessaria la presenza della persona offesa titolare del diritto di querela. Pertanto la polizia giudiziaria, che ha proceduto all’arresto, deve porre in essere ogni ricerca utile della persona offesa, entro il termine fissato per legge. Secondo le regole generali, quando la persona offesa è presente o comunque è rintracciata, la querela può essere proposta anche con dichiarazione orale resa alla polizia giudiziaria. Resta ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all’art. 90-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sono state introdotte disposizioni di coordinamento della nuova disciplina con quella della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo. In particolare, negli artt. 449, comma 3, e 558, comma 6, c.p.p. viene aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’art. 380, comma 3, il giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione». La possibilità, in caso di arresto obbligatorio, di presentare la querela entro quarantotto ore, rende possibile la convalida dell’arresto senza la condizione di procedibilità. Il termine di quarantotto ore previsto per rintracciare la persona offesa ai fini della querela, funzionale all’arresto in flagranza, coincide con il termine massimo per la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero. In questo caso, se manca la querela, che può ancora sopravvenire, perché non ritirata o rimessa, il giudice deve sospendere il processo. Viene dunque introdotta un’inedita ipotesi di sospensione del giudizio direttissimo, al quale non può procedersi senza la condizione di procedibilità; a tal fine, l’arrestato dovrà essere posto in libertà. Egli non potrà lamentare una ingiusta detenzione, atteso che la querela non è più un presupposto per l’arresto obbligatorio in flagranza. La convalida sarà possibile, senza la querela, fermo restando però che, non potendosi applicare una misura cautelare in difetto di condizione di procedibilità, [continua..]