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L'iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive
di Alessio Gaudieri, Assegnista di ricerca in Procedura penale - Università degli Studi di Salerno
Il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, meglio noto come “riforma Cartabia”, ha riformato anche il sistema sanzionatorio, prevedendo una nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi finalizzata alla semplificazione, alla speditezza ed alla razionalizzazione del procedimento penale.
Si è resa, così, necessaria una disciplina transitoria che regolasse l’iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive irrogate secondo il regime previgente.
The d.lgs. 10 October 2022, No. 150, better known as the “Cartabia reform”, also reformed the sanctioning system, providing for a new discipline of alternative penalties aimed at simplifying, expeditious and rationalizing criminal proceedings.
So, It was necessary to establish transitional rules regulating the entry in the criminal record of judgements of alternative penalties imposed under the previous regime.
Sommario:
1. Brevi notazioni relative alla riforma - 2. La ratio del riformato sistema sanzionatorio - 3. Regime transitorio e riflessioni del legislatore - 4. Iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive: la disposizione transitoria - NOTE
1. Brevi notazioni relative alla riforma
Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 [1], il legislatore è intervenuto massicciamente sul sistema penale, provvedendo ad introdurre meccanismi di giustizia riparativa, volti a conciliare l’autore del reato, la vittima ed i consociati, nonché a riformare il processo penale e l’impianto sanzionatorio.
La riforma innova e ritocca la quasi totalità dei settori del processo e ridisegna in larga parte il regime delle pene, nel tentativo di limitare la logica carcerocentrica propria dell’ordinamento penale italiano [2].
Le ragioni e gli obiettivi [3] sono maturati in un fluido contesto socioeconomico che ha spinto il legislatore ad intervenire in tempi rapidi.
Per quanto attiene al regime penologico, il proposito riformista sedimentava già da tempo [4]. Prima degli interventi promossi dalla “riforma Cartabia”, il ripensamento del sistema punitivo penale fu stimolato dagli Stati generali dell’esecuzione penale [5].
Partendo dalla sostanziale presa d’atto dello stato di crisi in cui versava il sistema penitenziario nazionale, si formularono alcune ipotesi di carattere normativo volte a favorire l’accesso alle misure alternative alla detenzione.
L’idea era essenzialmente basata su una condivisibile rivoluzione culturale volta a sovvertire il paradigma percettivo per cui il livello di protezione goduto dai consociati è direttamente proporzionale al grado di afflittività della pena, con il postulato scientificamente accertato secondo cui «l’espiazione extracarceraria della pena riduce notevolmente il tasso di recidiva» [6], contribuendo a ridimensionare la criminalità [7].
Le proposte presentate dagli Stati generali dell’esecuzione penale non trovarono una traduzione normativa.
2. La ratio del riformato sistema sanzionatorio
Attesa l’irrilevanza applicativa delle pene sostitutive di cui al Capo III, l. 24 novembre 1981, n. 689 [8] - non più denominate “sanzioni”, a rimarcare la natura penale delle stesse - l’intervento di rinnovamento era stato ritenuto indispensabile dall’allora Ministro della Giustizia, che nominò un apposito gruppo di lavoro - la “Commissione Lattanzi” - con lo specifico scopo di emendare il disegno di legge “Bonafede” [9]. Parte delle indicazioni hanno trovato specifica normazione nella legge delega.
Nello specifico, i principi ed i criteri direttivi per l’efficientamento della giustizia penale contenuti nella legge delega 27 settembre 2021, n. 134 [10] riguardano, inter alia, due importanti assi: l’esecuzione delle pene pecuniarie e la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi [11].
Per quanto attiene alle pene detentive brevi, nel rivedere il sistema sanzionatorio [12], all’art. 1, comma 17, la legge delega ha richiesto che il nuovo decreto legislativo preveda sanzioni sostitutive applicabili solo quando il giudice ritenga che siano utili alla rieducazione del condannato ed assicurino la prevenzione della recidiva, anche attraverso opportune prescrizioni. Inoltre, si è voluto ridisciplinare opportunamente anche le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
L’ampiezza della formulazione ha spinto il legislatore delegante a prevedere regole che limitassero il potere discrezionale nella scelta tra le pene sostitutive.
Quest’ultimo ha anche individuato i criteri per l’applicazione delle sanzioni sostitutive: le pene detentive sino a quattro anni sono sostituibili con la detenzione domiciliare e la semilibertà; le pene detentive sino a tre anni, oltre che con le ultime due, sono sostituibili anche con il lavoro di pubblica utilità di durata corrispondente alla pena sostituita; mentre, in luogo delle pene detentive sino a un anno, è applicabile in alternativa - oltre alla detenzione domiciliare, la semilibertà e il lavoro di pubblica utilità - anche la pena pecuniaria [13].
Sembra che il legislatore delegante abbia utilizzato il criterio di gradualità come limite nella scelta delle pene sostitutive applicabili.
Ulteriore positiva innovazione è l’innalzamento da due a quattro anni del limite di pena sostituibile, indice della volontà di operare un superamento del monopolio della pena detentiva anche per i reati di media gravità astratta [14] e di risolvere le vicende relative ai c.d. “liberi sospesi” [15].
La sanzione sostitutiva può essere applicata dal giudice tanto in sede di sentenza di condanna, quanto in sede di patteggiamento, mentre con il decreto penale di condanna la pena detentiva può essere sostituita sia con la pena pecuniaria, sia con il lavoro di pubblica utilità, sempre che non vi sia opposizione da parte del condannato.
Infine, sono indicati i presupposti per la revoca e conversione della pena sostitutiva: in caso di mancata esecuzione ovvero di inosservanza grave o reiterata delle prescrizioni la pena sostitutiva dovrà essere revocata e convertita nella pena detentiva sostituita o in altra sanzione sostitutiva, per la parte residua.
Rivoluzionata anche l’esecuzione delle pene pecuniarie, al fine di restituire effettività alle stesse e rendere più efficiente l’esecuzione [16], per cui è prevista - tra le altre cose - la conversione della pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell’art. 660, comma 7, c.p.p.
La finalità della riforma appare lampante: la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del procedimento penale, valutato nella sua interezza e sistematicità, nel rispetto delle garanzie difensive, nonché la maggiore attenzione verso l’inviolabile diritto alla libertà personale, così come previsto dall’art. 13 Cost., nei casi in cui la pena detentiva irrogata non sia tale da rendere indispensabile il trattamento rieducativo previsto con la reclusione carceraria, potendosi raggiungere il medesimo risultato con una sanzione afflittiva ma al tempo stesso più benevola e proiettata al reinserimento sociale in concreto del condannato [17], incidendo indirettamente anche sulla riduzione della popolazione carceraria.
Ne è scaturito un nuovo sistema sanzionatorio disegnato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha tentato di ridare una nuova dignità alle pene sostitutive, mediante un ampio intervento sulla l. 24 novembre 1981, n. 689, sul codice penale e sul codice di procedura penale [18].
Tuttavia, rispetto a quanto esplicitamente affermato, il decreto legislativo lascia emergere molteplici interrogativi, qualora si legga la riforma sotto la lente d’ingrandimento dei diritti fondamentali coinvolti nell’esecuzione [19], tale che sotto il profilo culturale e ideologico vi è chi ha prospettato una «soave inquisitorietà processuale» [20].
3. Regime transitorio e riflessioni del legislatore
Delineato così il sistema riformistico ed individuati gli obiettivi, il legislatore ha avvertito la necessità di mettere a punto la disciplina transitoria, attesi la delicatezza degli istituti ed il radicale mutamento della normativa, in modo da regolare e governare coerentemente la successione tra norme.
Ancor prima di scrutinare nel dettaglio le singole disposizioni del regime transitorio espresse in un unico articolo [21], appare indispensabile muovere da una considerazione di fondo.
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 dedica un corposo Titolo VI alle disposizioni transitorie e finali nonché alle abrogazioni. Il titolo è mutato in un arco temporale relativamente breve.
A causa della complessità del testo, del notevole impatto della riforma e dei tempi celeri adottati per l’approvazione, il legislatore ha ritenuto opportuno rinviare l’entrata in vigore della riforma dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 [22], termine ultimo che avrebbe garantito il rispetto della road map tracciata dall’Unione europea e che avrebbe consentito all’Italia di accedere all’ulteriore porzione di finanziamenti da impiegare per le attività di innovazione del Paese.
Il periodo di riflessione è servito al legislatore per ritoccare le disposizioni transitorie, in ragione di alcuni vulnus e vuoti di disciplina individuati dagli operatori e dal mondo dell’accademia.
Invero, in sede di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, si provvedeva a modificare il testo originario del Titolo VI, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, innestandovi nuove norme e modificandone altre [23], in modo da regolare meglio i rapporti giuridici [24] pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma, sull’assunto che una disciplina transitoria puntuale sia meno problematica rispetto all’applicazione dei principi generali che regolano la successione delle norme processuali e sostanziali nel tempo [25].
Tra i nuovi articoli, figura l’art. 97-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive”.
4. Iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive: la disposizione transitoria
Sebbene sia rubricato “Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive”, l’art. 97-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si apprezza anche per una spiccata funzione di coordinamento.
Infatti, la norma pone rimedio ad uno dei tanti difetti sistematici evidenziati dalla dottrina, causati dalla celerità impiegata dal legislatore nell’adozione del testo riformistico [26].
L’assenza di una simile disposizione avrebbe creato non pochi problemi interpretativi, a causa di un evidente vuoto normativo che avrebbe condotto a conclusioni non conformi a Costituzione ed a letture incoerenti, non potendovi rilevare alcuna sistematicità.
Nello specifico, è disposto che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive irrogate secondo il regime previgente alla riforma e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di casellario concernenti i provvedimenti oggetto di iscrizione nel testo in vigore sino al 29 dicembre 2022 [27].
Benché apparentemente sembra sia stato creato un regime di doppio binario, la norma garantisce la logicità, la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza.
La permanenza del difetto di coordinamento avrebbe condotto all’applicazione della disposizione di rango regolamentare di cui all’art. 44, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di iscrizioni incompatibili.
Infatti, secondo la lettera di quest’ultima norma, l’ufficio centrale presso il Ministero della giustizia deve eliminare dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, situazione che si sarebbe potuta verificare, qualora non fosse stata inserita la nuova disposizione transitoria.
Ed invero, con l’entrata in vigore della riforma, l’assenza di una disposizione di tale fattura avrebbe potuto condurre all’applicazione dell’art. 44, d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 in tutte le ipotesi di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive irrogate secondo il regime previgente alla riforma e ai relativi provvedimenti di conversione, attesa l’intervenuta modifica dell’art. 3, comma 1, lett. g), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 ad opera dell’art. 82, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In conclusione, la disposta ultrattività dell’attuale disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale è volta a consentire l’iscrizione di provvedimenti relativi alle sanzioni sostitutive già emessi ma non ancora registrati, nonché di quelli che saranno emessi in futuro applicando le disposizioni previgenti in quanto più favorevoli.
NOTE
[1] In G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022.
[2] Così, G. Spangher, Tra politica e giustizia: la riforma Cartabia, in Penale. Dir. e proc., 3, 2021, p. 445 ss.
[3] Sulla proposta di riforma e sulla legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, tra i tanti commentatori, E. Aprile, Primo commento alla proposta di riforma del processo penale (la c.d. riforma Cartabia), in Foroitaliano.it, 4 settembre 2019; P. Bronzo, La “riforma Cartabia” e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale, in Cass. pen., 2022, 4, p. 1308 ss.; G. Canzio, Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità, in Sist. pen., 14 febbraio 2022, p. 1 ss.; Id., Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in Il Penalista, 26 agosto 2021; M. Daniele, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in Cass. pen., 2021, 10, p. 3069 ss.; G.L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della “legge Cartabia”, in Consulta on line, 23 ottobre 2021, p. 818 ss., disponibile al link: https://www.giurcost.org/contents/media/posts/
21691/gatta2.pdf; E.N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021, in Arch. pen. web, 2021, 3, p. 1 ss.; G. Lattanzi, A margine della “riforma Cartabia”, ivi, p. 1295 ss.; A. Marandola, 2022 e la mutazione genetica del processo: dalla cessazione dell’emergenza al passaggio (automatico) all’efficienza, in Dir. pen. e proc., 2022, 5, p. 573 ss.; Id., L. n. 134 del 2021: dal diritto giurisprudenziale alla legge ordinaria, in Penale. Dir. e proc., 2022, 1, p. 75 ss.; O. Mazza, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. pen., 2022, 2, p. 1 ss.; G. Spangher, Processo penale e tempo, in Cass. pen., 2022, 7-8, p. 2475 ss.
[4] Sulla necessità di un intervento riformistico sia dell’ordinamento penitenziario sia dell’esecuzione penale, L. Kalb, Per un effettivo recupero di «umanità» nella esecuzione penale, in questa Rivista, 2016, 5, p. 1 ss.
[5] Si tratta di una iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia e svoltasi dal 19 maggio 2015 al 19 aprile 2016 che ha coinvolto esperti e studiosi del settore per stimolare una riflessione sul tema. Per una ricostruzione dettagliata, G. Daraio, Le novità della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, in Iura & Legal Systems, 2022, 4, p. 107 ss.
[6] Testualmente, G. Giostra, Prefazione, in AA.VV., Gli Stati generali dell’esecuzione penale visti dall’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Ospedaletto, Pacini, 2016, p. 15.
[7] Cfr., C. cost., 1° febbraio 2022, n. 28, in G.U. n. 5 del 2 febbraio 2022, secondo cui le pene sostitutive risultano orientate più che a contribuire, in positivo, alla risocializzazione del reo, a evitare, per quanto possibile, gli effetti desocializzanti della carcerazione di breve durata, assicurando al contempo - in conseguenza del loro contenuto comunque afflittivo - un risultato di intimidazione e ammonimento del reo, che dovrebbe distoglierlo dalla commissione di nuovi reati in futuro.
[8] Per i dati statistici, V. Alberta-S. Amato-E. Losco-M. Straini, Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. 8.
[9] Così, E. Dolcini, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla Riforma Cartabia, in Sist. pen., 2 settembre 2021, p. 1 ss., disponibile al seguente link: https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/dolcini-sanzioni-sostitutive-la-svolta-impressa-dalla-riforma-cartabia?out=print; B. Romano, Le misure di diritto penale sostanziale nella attuazione della Riforma Cartabia, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. 3.
[10] In G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021.
[11] Per un quadro d’insieme sulle sanzioni sostitutive, E. Dolcini-C.E. Paliero, voce Sanzioni sostitutive (dir. pen.), in Enc. Dir., vol. XXXVI, Milano, Giuffrè, 1989, p. 488 ss.; E. Marzaduri, voce Sanzioni sostitutive (dir. proc. pen.), ivi, p. 527 ss.
[12] In particolare, è stata prevista l’abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, a fronte della previsione come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, si invita il legislatore a mutuare la disciplina della semilibertà e detenzione domiciliare dalle omonime misure alternative alla detenzione previste dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario e quella del lavoro di pubblica utilità dalle sanzioni applicabili dal giudice di pace, previste nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Sul punto, F. Alvino, Pene sostitutive di pene detentive brevi, in AA.VV., La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, p. 345 ss.; A. Abbagnano Trione, Una semantica persuasiva nel disegno di revisione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Dalle parole ai fatti, in questa Rivista, 2022, 1, p. 238 ss.; G. Amarelli, L’ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre, in questa Rivista, 2022, 1, p. 234 ss.; D. Bianchi, Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi, in Sist. pen., 21 febbraio 2022, p. 1 ss.; R. De Vito, Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio, in Questione giustizia, 4, 2021, p. 28 ss.; G. Lattanzi, A margine della “riforma Cartabia”, in Cass. pen., 2022, 4, p. 1295 ss.; M. Telesca, La “nuova” disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. “riforma Cartabia”, in Diritto Penale Contemporaneo, 2021, 3, p. 34 ss.
[13] La previsione è confluita nell’art. 20-bis c.p. Per l’analoga previsione nelle ipotesi di imputati minorenni, v. il novellato art. 30, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448.
[14] In tal senso, A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura” su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, in Penale. Dir. e proc., 2021, 3, p. 465 ss. L.’A., inoltre, ritiene che non si possa parlare di «‘fuga dalla sanzione’, perché in particolare semilibertà e detenzione domiciliare hanno un contenuto fortemente afflittivo. Meno il lavoro di pubblica utilità, che si sarebbe potuto inserire in una cornice di ‘affidamento in prova’ più ricca di contenuti rieducativi».
[15] Per “libero sospeso” si intende il condannato in via irrevocabile ad una pena detentiva non superiore ai 4 anni che, ricevuto mediante notifica l’ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione, presenti una istanza di concessione di una misura alternativa all’ufficio del pubblico ministero, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente alla documentazione, per la decisione. Il procedimento, tuttavia, non appariva efficiente, a causa del sovraccarico e dell’arretrato dei tribunali, che riuscivano ad addivenire al provvedimento finale relativo alla concessione della misura solo dopo un lunghissimo periodo. Sul fenomeno dei “liberi sospesi”, V. Alberta, S. Amato, E. Losco, M. Straini, Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale, cit., p. 9 ss.; F. Fiorentin, Cosa resta della pena? La certezza della pena ella fase dell’esecuzione penale, in Cass. pen., 2008, 3, p. 887 ss.; B. Nacar, Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all’insega dell’efficienza del processo, in Dir. pen. e proc., 2023, 1, p. 167.
[16] Sul tema, L. Kalb, sub art. 660 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato , diretto da A. Giarda-G. Spangher, t. III, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 2400 ss.
[17] Sul punto, V. Alberta-S. Amato-E. Losco-M. Straini, Pene sostitutive delle pene detentive brevi: una riforma culturale, cit., p. 8.
[18] Per una panoramica generale sul nuovo sistema sanzionatorio, A. Gargani, Le “nuove” pene sostitutive, in Dir. pen. e proc., 2023, 1, p. 17 ss.; G. Varraso, Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura “definitiva” della sequenza cognizione-esecuzione, in Giustizia Insieme, 7 febbraio 2023, p. 1 ss., disponibile al link: https://www.giustiziainsieme.it/it/riforma-cartabia-penale/2639-gli-approfondimenti-della-riforma-cartabia-6-riforma-cartabia-e-pene-sostitutive-la-rottura-definitiva-della-sequenza-cognizione-esecuzione.
[19] Per uno studio sul tema, volendo, A. Gaudieri, Le novità introdotte nel procedimento di esecuzione, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. 669 ss.
[20] Così, testualmente, G. Spangher, Introduzione, in AA.VV., La riforma Cartabia. Codice penale - Codice di procedura penale - Giustizia riparativa, a cura di G. Spangher, Ospedaletto, Pacini, 2022, p. XXVI. Similmente, anche A. Marandola, Riflessioni (minime) sul sistema che verrà, ivi, p. XXXVIII, secondo la quale si sarebbe alla presenza di un «sistema processuale inquisitorio “moderato”».
[21] Per disposizione si intende un enunciato che fa parte di un testo fonte del diritto ed ha almeno un significato ricostruito attraverso l’interpretazione. La disposizione e la disposizione interpretata (norma) non vanno confuse con l’articolo, costituente la partizione interna di una legge e utile unicamente ad indicare a quale enunciato si intende fare riferimento. Pertanto, un articolo può avere una o più disposizioni ed esprimere, quindi, una o più norme. Cfr., P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p. 169 ss.
[22] Cfr., art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, in G.U. n. 255 del 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, in G.U. 30 dicembre 2022, che ha aggiunto un nuovo art. 99-bis al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
[23] Il riferimento è agli artt. da 5-bis a 5-terdecies, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, con i quali sono stati inseriti nuovi articoli o sono state apportate modificazioni a talaltri già presenti nel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
[24] In tema di situazioni soggettive e rapporti giuridici, ampiamente, F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, Giappichelli, 2022, passim.
[25] Per una panoramica generale sulla successione delle norme processuali nel tempo, G. Conso, Il problema delle norme transitorie, in Giust. pen., 1989, 3, p. 129 ss.; M. Daniele, La norma processuale penale, in AA.VV., Fondamenti di procedura penale, Milano, Cedam, 2021, p. 78 ss.; A. Gaito, Introduzione allo studio del diritto processuale penale alla luce dei princìpi costituzionali, in AA.VV., Procedura penale, Torino, Giappichelli, 2021, p. 26 ss.; G. Lozzi, Lineamenti di procedura penale, Torino, Giappichelli, 2022, p. 80 ss.; O. Mazza, La norma processuale penale nel tempo, Milano, Giuffrè 1999, passim; M. Montagna, voce Tempo (successione di leggi nel) (dir. proc. pen.), in Dig. disc. pen., Torino, Utet Giuridica, 2008, p. 342 ss.; A. Scalfati, Princìpi, in AA.VV., Manuale di diritto processuale penale, a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2023, p. 64 ss.; P. Tonini-C. Conti, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, p. 61 ss.
[26] Per alcuni difetti di coordinamento, G. Spangher, Legge Cartabia: errata corrige, in Penale. Diritto e procedura, 10 marzo 2023, p. 1 ss., disponibile al link: https://www.penaledp.it/legge-cartabia-errata-corrige/.
[27] Il riferimento è all’art. 3, comma 1, lett. g), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Per un commento, F. Trapella, sub Art. 3, T.U. Casellario giudiziale, in AA.VV., Codice di procedura penale commentato, diretto da A. Giarda-G. Spangher, t. IV, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 2417 ss. V., inoltre, D. Cimadomo, I casellari e l’anagrafe, in AA.VV., Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 6, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, Milano, Utet Giuridica, 2009, p. 345 ss.; L. Kalb, Il sistema informativo giudiziario: il casellario e l’anagrafe, in AA.VV., Procedura penale. Teoria e pratica del processo, diretto da G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb, vol. 4, Milano, Utet Giuridica, 2015, p. 748 ss. Nella manualistica più recente, P. Tonini-C. Conti, Manuale di procedura penale, cit., p. 1096 ss.; D. Vigoni, Giurisdizione di sorveglianza e casellario giudiziale, in AA.VV., Manuale di diritto processuale penale , a cura di A. Scalfati, Torino, Giappichelli, 2023, p. 1061 ss.