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L'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere
di Luigi Palmieri, Dottore di ricerca in Teoria delle istituzioni dello Stato - Università degli Studi di Salerno
La riforma Cartabia ha modificato la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, prevedendo l’inappellabilità delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Rispetto alla disciplina previgente, l'inappellabilità è stata estesa anche alle sentenze pronunciate in relazione a delitti puniti con la multa o con pena alternativa.
The Cartabia Reform has modified the discipline of the appeal of the sentence of no place to proceed, providing for the unappealability of the sentences relating to crimes punished with only a pecuniary penalty or with an alternative penalty. Compared to the previous legislation, the unappealability has also been extended to sentences handed down in relation to crimes punished with a fine or with an alternative penalty.
Sommario:
1. il regime applicabile all’atto di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere - NOTE
1. il regime applicabile all’atto di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
Il novellato art. 428, comma 3-quater, c.p.p. ha sancito l’inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere ai reati - e non più alle sole contravvenzioni - puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa [1].
Ai sensi dell’art. 88-ter del d.lgs. n. 150/2022, la norma si applica soltanto alle sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo, differita al 30 dicembre 2022 per effetto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022.
Pertanto, per le sentenze di non luogo a procedere emesse prima di tale data troverà applicazione la disciplina previgente che limitava l’inappellabilità alle sole contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con pena alternativa [2].
L’adozione della norma in commento si è resa necessaria in considerazione dell’orientamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità che, in assenza di un regime transitorio, ha ritenuto applicabile la norma vigente al momento dell’emissione del provvedimento impugnato [3].
Ed in particolare, per la corretta individuazione del regime applicabile all’atto d’impugnazione - quando si succedano nel tempo diverse discipline, ed il passaggio dall’una all’altra non sia espressamente regolato con disposizione transitorie - il principio del tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione [4].
Ed invero, in mancanza di una specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario, deve farsi applicazione del principio contenuto nell’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile che impone di fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui deve essere svolta l’attività processuale oggetto di modifica [5].
Un profilo particolarmente interessante ai fini della corretta applicazione del principio tempus regit actum attiene alla natura dell’atto oggetto dell’interpretazione intertemporale: occorre, pertanto, distinguere il caso in cui l’atto processuale si sia già perfezionato ed abbia prodotto i suoi effetti prima dell’entrata in vigore della nuova legge (nulla quaestio, si applica la disciplina previgente), oppure quando lo schema procedimentale si articoli in una pluralità di atti ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
La giurisprudenza ha interpretato il principio del tempus regit actum - in relazione ad un procedimento ancora in fieri (quale, ad esempio, il giudizio di impugnazione) - con riferimento al momento in cui l’atto del procedimento venga ad essere compiuto [6].
Ad ogni modo, l’art. 88-ter ha chiarito qualsiasi dubbio in merito alla successione della legge processuale nel tempo, decretando l’applicazione del nuovo art. 428, comma 3-quater, c.p.p. alle sentenze di non luogo a procedere emesse dopo il 30 dicembre 2022 [7].
NOTE
[1] Restano, pertanto, ricorribili per cassazione le sentenze di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la pena pecuniaria o con pena alternativa. In dottrina, v. S. Lonati, L’udienza preliminare, (a cura di) D. Castronuovo-M. Donini-E.M. Mancuso-G. Varraso, Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 718.
[2] Sulle modifiche apportate dalla riforma Cartabia all’udienza preliminare, v. diffusamente in dottrina, T. Rafaraci, Archiviazione e udienza preliminare nella riforma cartabia, in Dir. pen. e proc., 1, 2023, p. 160.
[3] Sul punto, cfr. Cass., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 2854, in CED Cass., n. 284012; Cass., sez. IV, 11 febbraio 2021, n. 7982, in CED Cass., n. 280599.
[4] Così, Cass., sez. un., 29 marzo 2008, n. 27614, in CED Cass., n. 236537; Cass., sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 10260, in CED Cass., n. 275201; Cass., sez.VI, 23 marzo 2018, n. 19117, in CED Cass., n. 273441; Cass., sez. VI, 21 marzo 2018, n. 40146, in CED Cass., n. 273843.
[5] Pertanto, i singoli atti sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio. Sul punto, v. Cass., sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 10260, in CED Cass., n. 275201.
[6] «[…] Alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello dell’impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio - ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l’atto del procedimento venga ad essere compiuto». Così testualmente Cass., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 2854, in CED Cass., n. 284012.
[7] Sul punto, v. in dottrina, F. D’Arcangelo, L’udienza preliminare, in AA.VV., La riforma del sistema penale, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, p. 149.