Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze (di Vito Di Nicola, Presidente di Sezione – Corte di Cassazione)


Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito nella l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha introdotto una serie di disposizioni al fine di disciplinare le attività di deposito di atti, documenti e istanze. In attesa della completa attuazione del “processo penale telematico”, l'art. 5-quinquies, inserito nel corso dell'esame in sede referente del d.l. n. 162/2022, ha introdotto l'art. 87-bis nel corpo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo di utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito della maggior parte degli atti del processo penale, emanando anche disposizioni transitorie in materia di atti di impugnazione, che pongono rilevanti problemi interpretativi.

The simplification of filing deeds, documents and applications

The d.l. 31 October 2022, n. 162, converted l. 30 December 2022, n. 199, introduced a series of provisions in order to regulate the filing of deeds, documents and applications. Pending the complete implementation of the "telematic criminal process", the art. 5-quinquies, inserted during the examination in the referent office of the d.l. n. 162/2022, introduced the art. 87-bis in the body of d.lgs. 10 October 2022, n. 150, allowing the use of the certified electronic mail box (PEC) for the filing of most of the documents of the criminal trial, also issuing transitional provisions regarding acts of appeal, which pose significant problems of interpretation.

SOMMARIO:

1. Una breve premessa - 2. La disciplina generale delle disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze - 3. La disciplina transitoria relativa agli atti di impugnazione - NOTE


1. Una breve premessa

L’organizzazione degli uffici giudiziari è questione particolarmente complessa, richiedendo regole adeguate, professionalità, competenze, mezzi, risorse, tempi. Le complessità aumentano, creando difficoltà per gli operatori e i fruitori del servizio, quando occorre gestire l’impatto che radicali riforme normative producono sull’organizzazione degli uffici giudiziari.

A questo proposito e per i fini che qui interessano, è di tutta evidenza come l’impossibilità di richiedere agli uffici giudiziari un adattamento immediato a tutte le novità concernenti la transizione digitale del processo penale avrebbe comportato enormi difficoltà operative e organizzative con inevitabili ripercussioni sugli operatori e sull’utenza [1].

Per questa ragione, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, già prevede una disciplina transitoria che il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito nella l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha rimodulato e rettificato.

Previsto il differimento [2] dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’intento del legislatore, volto a rendere più funzionale il passaggio dalla previgente alla nuova disciplina, è stato perseguito attraverso una serie di disposizioni dirette a rendere meno traumatiche le esigenze organizzative degli uffici giudiziari con lo scopo anche di consentire agli attori del processo penale un graduale e razionale adeguamento alla nuova forma che hanno assunto gli atti processuali (art. 110 c.p.p.).


2. La disciplina generale delle disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

Nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le indicazioni cronologiche scandite nell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 [3], l’art. 5-quinquies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del d.l. n. 162/2022, ha introdotto l’art. 87-bis nel corpo del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo di utilizzare la casella di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito della maggior parte degli atti del processo penale [4].

Pertanto, la norma in commento autorizza (commi 1 e 2 dell’art. 87-bis) – sino a quando sarà pienamente operativo [5] il nuovo processo penale telematico – il deposito di determinati atti [6], documenti e istanze mediante invio tramite PEC, mutuandosi così la disciplina delineata nell’art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 che aveva dettato disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 aveva, tra l’altro, previsto (con l’art. 16, comma 1) la perdita di efficacia, alla data del 31 dicembre 2022, delle disposizioni di cui all’art. 24 del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020, cosicché la norma in commento replica espressamente, in analogia con quanto disposto dall’art. 87, comma 6-bis per gli atti ivi indicati e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, le disposizioni dettate dalla richiamata normativa emergenziale, protraendone la vigenza, in maniera espressa attraverso la riproduzione delle relative disposizioni e non mediante la tecnica del rinvio [7], sino all’operatività a regime del nuovo processo penale telematico, allorquando cioè si potrà ricorrere al sistema di deposito degli atti previsto dall’art. 111-bis c.p.p., ossia sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.

Da ciò consegue che, nel corso della disciplina transitoria, le attività di deposito di atti, documenti e istanze sono disciplinate mediante il ricorso alla tecnica del doppio binario.

Nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., della denuncia ex art. 333 c.p.p., della querela ex art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p. (conformemente a quanto disposto dal nuovo comma 6-bis dell’art. 87) deve avvenire esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.

Invece, per tutti gli altri atti, documenti e istanze, è consentito il deposito con valore legale tramite PEC presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento [8] con il quale devono essere annotate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio.

Come anticipato, da tale disciplina sono pertanto esclusi, per espressa previsione normativa, gli atti che “viaggiano” sul diverso binario e per i quali è previsto in via esclusiva il deposito nel portale del processo penale telematico (comma 6-bis) e quelli che saranno individuati ai sensi del comma 6-ter (ai quali sarà esteso il regime di deposito telematico con le modalità previste al comma 6-bis), per i quali l’invio tramite posta elettronica certificata non è perciò consentito e, laddove eseguito, sarà improduttivo di effetti.

Ne deriva che – analogamente a quanto prevedeva l’art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 – la norma in commento espressamente stabilisce che: a) il deposito di atti, documenti e istanze mediante invio tramite PEC può essere eseguito anche inoltrando più messaggi di posta elettronica certificata nei casi in cui il messaggio PEC ecceda la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; b) il deposito degli atti è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (comma 1); c) il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari, ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, deve annotare nel registro la data di ricezione e deve inserire l’atto nel fascicolo telematico; d) il medesimo personale, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, deve altresì inserire nel predetto fascicolo la copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza (comma 2).

Trattasi di adempimenti che non sono previsti a pena di nullità.


3. La disciplina transitoria relativa agli atti di impugnazione

I commi da 3 a 9 dell’art. 87-bis dettano disposizioni transitorie in materia di atti di impugnazione.

Occorre ricordare che il d.lgs. n. 150/2022 ha determinato, nel momento della sua entrata in vigore [9], l’abrogazione del secondo comma dell’art. 582 e, in toto, dell’art. 583 c.p.p.; ha modificato il primo comma dell’art. 582 c.p.p. prevedendo che, «salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’art. 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»; ha soppresso il secondo periodo del primo comma dell’art. 582 c.p.p. [10].

Inoltre, l’art. 33, comma 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 150/2022 ha inserito nell’art. 582 il comma 1-bis a mente del quale “le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione”.

Ai sensi dell’art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022 e per quanto qui interessa, le disposizioni di cui agli artt. 111-bis e 582, comma 1-bis, c.p.p., così come introdotte nel decreto n. 150/2022, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

Alla luce, poi, dell’art. 87, comma 4, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell’en­trata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, una serie di disposizioni processuali, tra cui l’art. 582, comma 1, c.p.p. (del codice del 1988), sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati.

Ne consegue che, mentre il modificato art. 582, comma 1, c.p.p. concernente le modalità di deposito telematico degli atti d’impugnazione, e il nuovo comma 1-bis del medesimo articolo sono destinati ad entrare in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi, gli articoli 582, comma 2, e 583 c.p.p. sono stati abrogati con efficacia immediata dal 30 dicembre 2022, ossia a far data dall’entrata in vigore del decreto n. 150/2022.

Abrogato, quindi, l’art. 583 c.p.p. ed essendo stata pertanto esclusa la possibilità per le parti e i difensori di proporre impugnazione mediante la spedizione dell’atto (con telegramma ovvero con raccomandata trasmessa alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento), ciò avrebbe reso oltremodo gravosa la facoltà per le parti legittimate (imputato in primis) di presentare l’atto di impugnazione, almeno fino all’entrata in vigore a regime della disciplina relativa al processo telematico, perché sarebbe, nel frattempo, rimasta interamente vigente soltanto la disposizione di cui al primo comma dell’art. 582 c.p.p. nel testo del codice del 1988, in vigore prima della riforma Cartabia, nella parte in cui prevede che l’atto di impugnazione è presentato, salvo che la legge disponga altrimenti [11], personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [12], senza più la possibilità non solo di spedizione dell’atto di impugnazione ma anche senza più la possibilità, essendo stato abrogato anche il comma 2 dell’art. 582 c.p.p. [13], di presentazione del gravame nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti si fossero trovate, nel caso di luogo diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento da impugnare.

Pertanto, le disposizioni di cui al novellato art. 87 e all’art. 87-bis, introdotto con la l. n. 199/2022, hanno posto rimedio all’inconveniente, prevedendo, per quanto qui interessa e sino all’entrata a regime della disciplina relativa al processo penale telematico, un meccanismo procedurale modellato secondo la disciplina emergenziale (ex art. 24 d.l. n. 137/2020), consentendo la proponibilità delle impugnazioni via PEC.

È stato, pertanto, disposto (comma 3) che, quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e deve contenere la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.

L’atto di impugnazione (comma 4) deve, quindi, essere trasmesso tramite PEC dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, ossia presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati nell’apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, il tutto così come previsto dal comma 1 dell’art. 87-bis.

Il quinto comma stabilisce, poi, che i motivi nuovi [14] e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4 dell’art. 87-bis, con atto in formato elettronico trasmesso tramite PEC dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato come in precedenza ai sensi del comma 1 del­l’art. 87-bis.

Il comma 6 precisa, inoltre, che le disposizioni precedenti (quelle cioè dei commi 3, 4 e 5) si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, si applicano anche alle opposizioni di cui agli artt. 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 [15]. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, la disposizione – in deroga al principio generale secondo il quale l’atto di impugnazione va trasmesso all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato ossia all’ufficio del giudice a quo – dispone, invece, che l’atto di impugnazione vada trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del giudice ad quem ossia del tribunale di cui all’art. 309, comma 7, del codice di procedura penale, in conformità a quanto dispone l’art. 309, comma 4, c.p.p.

Il settimo comma disciplina i casi di inammissibilità dell’impugnazione per inosservanza delle forme stabilite per la presentazione dell’impugnazione tramite PEC, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 3 della norma in commento (art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022), l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1 dell’art. 87-bis; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 dell’art. 87-bis, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 dell’art. 87-bis, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.

Il comma 8 prevede che, nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’e­secuzione del provvedimento impugnato ed il comma 9, infine, stabilisce che, ai fini dell’atte­stazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 dell’art. 87-bis e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria deve annotare nel registro la data di ricezione e deve inserire l’atto nel fascicolo telematico nonché, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, deve altresì inserire nel predetto fascicolo la copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

Così sommariamente ricostruito il quadro normativo dettato in parte qua dalla disciplina transitoria, la questione che si pone per la presentazione degli atti di impugnazione [16], è se – in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni innovative sulla formazione digitale degli atti (art. 110 c.p.p.), sul deposito telematico (art. 111-bis c.p.p.), sul malfunzionamento dei sistemi informatici (art. 175-bis c.p.p.) – le modalità di presentazione digitale dell’impugnazione, così come delineate nei commi 3 e seguenti dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, siano alternative o meno rispetto alla presentazione cartacea presso gli uffici giudiziari deputati a riceverla.

La questione riguarda specificamente le impugnazioni presentate dal difensore perché la modalità telematica di presentazione del gravame è prevista esclusivamente per le attività del difensore, come chiaramente emerge dalla lettura dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 87-bis.

Gli argomenti a sostegno della tesi secondo la quale, nel corso del regime transitorio, il difensore è legittimato alla presentazione dell’impugnazione sia in forma cartacea, nel rispetto delle formalità di cui all’art. 582, comma 1, c.p.p. e del 1988 sia con modalità informatica, nel rispetto delle forme di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, sono molteplici.

Va osservato, in primo luogo, come l’introduzione della modalità di presentazione dell’impugna­zione a mezzo PEC si sia resa necessaria in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 583 c.p.p., che avrebbe impedito, in futuro, la spedizione tramite il servizio postale dell’atto di gravame. In altri termini, originariamente la riforma, prevedendo la perdurante vigenza dell’art. 582, comma 1, c.p.p. del 1988, ammetteva, senza ombra di dubbio, che il difensore fosse legittimato a presentare personalmente l’impugnazione, in forma cartacea, presso la cancelleria del giudice a quo.

Pertanto, la modalità informatica di presentazione del gravame ha voluto porre riparo, nelle more della piena attuazione del processo penale telematico, all’inconveniente derivato dalla circostanza che era stata abrogata la disposizione che consentiva la presentazione dell’impugnazione “a distanza” mediante spedizione, evenienza che avrebbe perciò reso più gravoso l’esercizio del diritto. Per questa ragione, la presentazione dell’atto di impugnazione tramite PEC si è aggiunta e non ha sostituito la modalità tradizionale, che si pone, dunque, come alternativa e concorrente rispetto alla presentazione informatica dell’impugnazione.

Va anche aggiunto che, a sostegno della tesi che milita a favore del concorso delle modalità di presentazione dell’impugnazione da parte del difensore, l’art. 87-bis non sanziona con l’inammissibilità la presentazione dell’impugnazione nelle forme previste dall’art. 582, comma 1, c.p.p. e, dunque, non richiede che la presentazione dell’impugnazione a mezzo PEC sia l’unica modalità con la quale il difensore possa impugnare [17].

Anzi, nel tipizzare le cause di inammissibilità e ferme restando quelle previste dall’art. 591 c.p.p., l’art. 87-bis, comma 7, esordisce parametrando la sanzione processuale al caso in cui l’impugnazione (del difensore) sia stata presentata con le modalità di cui al comma 3, ossia tramite PEC, con ciò presupponendo che il difensore possa impugnare anche con modalità diverse da quelle telematiche [18].

In buona sostanza, ferma l’impostazione originaria del d.lgs. n. 150/2022 che consentiva al difensore di presentare l’atto di impugnazione con le modalità di cui all’art. 582, comma 1, c.p.p. del 1988, il legislatore ha completato la disciplina transitoria in parte qua aggiungendo per il difensore la facoltà di presentare il gravame con modalità telematiche, conservando parzialmente il regime previgente e anticipando, con gli aggiustamenti ex lege n. 199/2022, in parte il regime nuovo, in modo da realizzare una sintesi idonea, trascorso l’arco temporale di riferimento, a consentire agli operatori di essere preparati rispetto alle nuove forme di procedura, nel momento in cui entrerà in vigore il processo penale telematico.


NOTE

[1] La necessità di garantire una necessaria transizione digitale in linea con i tempi inevitabilmente richiesti per consentire a tutti gli attori della giustizia di mettersi al passo con i profondi mutamenti normativi è stata subito avvertita da M. Gialuz, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in Sist. pen., 28 ottobre 2022, p. 11 nonché dalla relazione n. 68 del 7 novembre 2022 dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, p. 14.

[2] Come è noto il differimento – ai sensi dell’art. 99-bis introdotto nel d.lgs. n. 150/2022 dall’art. 6 del d.l. n. 162/2022 convertito con modificazioni nella l. n. 199/2022 – è stato contenuto entro il 30 dicembre 2022, data appunto di entrata in vigore della “riforma Cartabia”, ex d.lgs. n. 150/2022.

[3] in sintesi, rinviandosi al disposto dell’art. 87, si ricorda che, entro il 31 dicembre 2023, devono essere definite con decreto ministeriale le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto (art. 87, comma 1). Tra l’altro, anche il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia può adottare, con atto dirigenziale e in conformità al decreto, ulteriori regole tecniche (art. 87, comma 2). Inoltre, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2023, devono essere individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (art. 87, comma 3).

[4] Per una prima lettura della disposizione de qua, v. F. Izzo-G. Pucciotto, Il nuovo processo penale dopo la riforma Cartabia, Napoli, Simone, 2023, pp. 78-79 nonché Le nuove disposizioni transitorie introdotte dal d.l. n. 162/2022 convertito con modificazioni in l. n. 199/2022, a cura di A. Bassi-C. Parodi-L. Giordano-A. Natali, in La riforma del sistema penale, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano, Giuffrè, 2023, p. 7 ss.

[5] Il nuovo processo penale telematico sarà, infatti, operativo con l’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del d.lgs. n. 150/2022 e cioè a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di detti regolamenti ovvero dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

[6] Si tratta, in buona sostanza, degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti nell’art. 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo. I commi 6-bis e 6-ter sono stati inseriti nel corpo dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 dall’art. 5-quater della l. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione con modificazioni del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

[7] Si confronti, sul punto, il testo originario del comma 6 dell’art. 87 successivamente novellato in parte qua dalla l. n. 199/2022.

[8] Allo stato, si veda il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020.

[9] In data 30 dicembre 2022: v. nota sub 2).

[10] A. Marandola, Disciplina postriforma Cartabia e presentazione cartacea dell’impugnazione, in il Penalista, News del 19 gennaio 2023, dove si sottolinea che l’opzione del riformatore è stata quella di agevolare la facoltà del deposito telematico, in quanto più celere e idoneo alla lavorazione dei files, tanto da istituire il c.d. fascicolo telematico.

[11] È il caso, ad esempio, delle impugnazioni del detenuto presentate ai sensi dell’art. 123 c.p.p.

[12] Questo inconveniente era stato puntualmente segnalato da M. Gialuz, op. cit., p. 72, e dalla relazione n. 68/2022 del­l’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, cit., pp. 14-15.

[13] Del comma 2 dell’art. 582 c.p.p. è stata “recuperata”, a termine, solo la parte relativa alla presentazione dell’impugnazione davanti a un agente consolare all’estero, stabilendosi, con la modifica del comma 6 dell’art. 87 d.lgs. n. 150/2022 intervenuta ex lege n. 199/2022, che, sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87, le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero, nel qual caso l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[14] I motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 sono stati ritenuti inammissibili (cfr. Cass., sez. III, 29 aprile 2021, n. 26009, F., Rv. 281734-01).

[15] Questa opzione del legislatore, già manifestata con l’analoga disposizione di cui all’art. 24, comma 6-quinquies, d.l. n. 137/2020, rende evidente come anche ai gravami c.d. atipici si applichino le regole processuali improntate al favor impugnationis, confermandosi l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale – nel caso di mezzo di impugnazione erroneamente proposto (es. ricorso per cassazione) avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto “de plano”, ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.c., ovvero irritualmente nelle forme dell’udienza camerale – ammette la riqualificazione come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. V., da ultimo, ex multis, Cass, sez. I, n. 47750 del 18 novembre 2022, Pieri, Rv. 283858-01; nonché contra, ex multis, Cass., sez. III, n. 1589 del 14 novembre 2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945-01).

[16] In sostanza, la problematica si pone, mutatis mutandis, anche per le questioni concernenti in via generale il deposito degli atti, che non debbano essere trasmessi mediante deposito nel portale del processo penale telematico.

[17] Alle medesime conclusioni è giunta la giurisprudenza di legittimità sotto la vigenza dell’art. 24 d.l. n. 137/2020 affermando che, in tema di impugnazioni, la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all’art. 24, comma 6-bis, d.l. 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di inammissibilità, non escludendo l’utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. 582 e 583 c.p.c. (Cass., sez. I, n. 40190 del 3 giugno 2022, Berardino, Rv. 283669-01).

[18] A sostegno della tesi sul concorso delle facoltà di presentazione dell’impugnazione da parte del difensore, v., in maniera convincente, A. Marandola, op. cit., sul rilievo che “ammettere l’esclusività del deposito telematico frustrerebbe l’autonoma legittimazione del difensore che la legge non pare circoscrivere. D’altro canto, la sopravvenuta possibilità del deposito telematico, non pare più legarsi, come nel passato, ad una ratio di carattere emergenziale, vale a dire alla necessità di limitare le occasioni di contatto fra gli operatori per evitare il contagio da Covid-19, ipotesi che nel passato poteva, forse, giustificare una interpretazione diversa delle norme de quibus, bensì, semplicemente, “traghettare” definitivamente il regime della presentazione “informatica”. In tal senso indirizzano gli adempimenti a cui sono tenute le cancellerie che dovranno inserire l’atto nell’apposito “fascicolo cartaceo”. Ma, ancora, la ratio che ha orientato in questo senso il legislatore è chiara: in ossequio al favor impugnationis, l’impugnazione a mezzo PEC si è resa, vieppiù, utile a fronte della sopravvenuta impossibilità per le parti private di depositare l’impugnazione presso il tribunale o il giudice di pace ove queste si trovano”.

Sembrano invece escludere, anche nel regime transitorio, la possibilità di presentazione cartacea dell’impugnazione, pur dolendosi del fatto che il legislatore non abbia espressamente provveduto ad ammetterla, F. Izzo-G. Pucciotto, op. cit., p. 79.