Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Le notificazioni al querelante (di Francesco Vergine, Professore ordinario di Diritto processuale penale – LUM Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”)


La disposizione transitoria di cui all'art. 86 del d.lgs. n. 150/2022 prevede che il regime semplificato di notificazione degli atti alla persona offesa che abbia presentato querela si applicherà solo alle querele presentate dopo l'entrata in vigore del decreto, salvi i casi in cui il querelante abbia comunque provveduto – pur non essendovi ancora formalmente tenuto – a dichiarare o ad eleggere domicilio, ovvero a nominare il proprio difensore di fiducia.

Notifications to the plaintiff

The transitional provision pursuant to art. 86 of D. lgs. no. 150/2022 provides that the simplified system of service of documents to the offended person who has filed a complaint will apply only to complaints presented after the entry into force of the decree, except in cases in which the plaintiff has in any case proceeded – even though there is not yet formally required – to declare or to elect domicile, or to appoint his trusted defender.

SOMMARIO:

1. Brevi cenni sulle modifiche introdotte in materia di notificazioni al querelante - 2. Le disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante


1. Brevi cenni sulle modifiche introdotte in materia di notificazioni al querelante

Come noto, la riforma Cartabia onera la persona offesa/querelante di provvedere alla dichiarazione od elezione di domicilio. Secondo quanto precipuamente contemplato dall’art. 10, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150/2022 vi è l’obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l’atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e che si indichi a tal fine, un idoneo recapito telematico. Si è sostanzialmente innestato un nuovo art. 153-bis c.p. rubricato “Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante”.

La novità assoluta riguarda il fatto che il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Il predetto obbligo è, del resto, funzionale ad agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato, imponendo proprio a quest’ultima un onere non particolarmente gravoso ma che semplifica grandemente le notificazioni. L’obbligo in questione porta a uno snellimento dei meccanismi di comunicazione con intuitive ricadute sull’efficienza del sistema processuale, rendendo esplicita la volontà del legislatore di responsabilizzare la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla attivamente partecipe nell’ambito di quel procedimento penale, ove l’ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell’azione penale e la stessa punibilità dell’illecito. Anche in questo caso, dunque, è chiara la percezione della vittima al centro dell’intervento legislativo, teso a ridisegnare i contorni del procedimento penale, con tratti sempre più inclusivi della persona offesa.

Deve rilevarsi, tuttavia, che il legislatore non ha introdotto alcuna sanzione né vi è alcuna decadenza nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di elezione o dichiarazione di domicilio da parte del querelante; indicazione che, ai sensi del comma 2 del nuovo art. 153-bis c.p.p., può avvenire anche in un momento successivo alla presentazione della querela.

Conseguentemente, il mancato assolvimento dell’obbligo impatta solo sulle modalità di notifica, senza provocare l’attivazione di sanzioni processuali.

I commi 4 e 5 dell’art. 153-bis c.p.p. stabiliscono, infatti, una gerarchia nelle modalità di notifica: esse sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto; quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite presso il difensore nominato ovvero, nel caso in cui il querelante non abbia nominato un difensore, mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

Il criterio residuale e “semplificato” del deposito dell’atto da notificare al querelante presso la segreteria o la cancelleria dell’autorità giudiziaria – nonostante sia un elemento di assoluta novità nel sistema del processo penale sinora in vigore – rappresenta, del resto, il coerente sviluppo dell’imposizione di un obbligo legale di dichiarazione o elezione di domicilio, modellato sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 161 c.p.p. per l’imputato, o con riferimento alle notificazioni degli atti in favore del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.


2. Le disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

La disposizione transitoria di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 150/2022, in materia di notificazioni al querelante prevede una deroga rispetto alla immediata applicabilità dell’art. 153-bis, comma 5, c.p.p. – introdotto dall’art. 10, lett. e), d.lgs. n. 150/2022 – che prevede la notificazione “semplificata” alla persona offesa che abbia proposto querela presso la segreteria del pubblico ministero procedente o la cancelleria del giudice procedente, nel caso in cui manchino o siano insufficienti o inidonee la dichiarazione o l’elezione di domicilio. Il legislatore delegato si è, infatti, soffermato sulle modalità di notifica al querelante che abbia manifestato la volontà punitiva in precedenza all’entrata in vigore dell’art. 153-bis c.p.p.: se il querelante ha nominato un difensore scatta la domiciliazione presso di questi ex art. 33 disp. att. In difetto di nomina, le notifiche si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante se questo comunque risulti. In carenza di una manifestazione di volontà o di scienza del querelante, opera l’art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 vale a dire la disciplina approntata per la prima notifica all’imputato non detenuto, per come richiamata dal comma 1 dell’art. 154 c.p.p. (relativo alle notificazioni persona offesa tout court).

Del resto, l’obbligo per il querelante di fornire la dichiarazione ed elezione di domicilio, sussistente con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, e la connessa modalità di notificazione semplificata (con deposito dell’atto da notificare in cancelleria) non può, logicamente, importare conseguenze negative per il querelante/persona offesa che abbia adito l’autorità giudiziaria prima del 30 dicembre 2022, allorquando non vi era alcun obbligo legale di dichiarare o eleggere domicilio.

Sulla base di queste premesse, l’art. 86 prevede una disposizione limitata ai soli casi di mancata dichiarazione o elezione di domicilio o di assenza di difensore, e prevede, per le querele presentate sino al 30 dicembre 2022, che le notificazioni al querelante siano eseguite nelle forme ordinarie a norma degli art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p.

Ne consegue che la disposizione transitoria di cui all’art. 86, essendo norma di stretta interpretazione, non si applica per i casi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea, ivi contemplati, con conseguente “riviviscenza”, per queste sole ipotesi, della modalità di notificazione “semplificata” previste a regime dalla riforma mediante deposito dell’atto in cancelleria ai sensi del novello art. 153-bis, comma 5, c.p.p. Tale diversità di regime per situazioni apparentemente analoghe si spiega – secondo la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 – in ragione del fatto che, con l’entrata in vigore del provvedimento sulla Riforma della giustizia, il querelante ben può conformare il proprio comportamento alle nuove previsioni ivi previste a suo carico, senza contare che l’elezione di domicilio insufficiente o inidonea è comunque frutto di un contegno proprio del querelante/ persona offesa.

Per la dichiarazione o elezione di domicilio successive alla proposizione della querela – facoltà di cui la persona offesa è resa edotta ex art. 90-bis, comma 1, lett. a-ter)è prevista una pluralità di forme: il deposito telematico ex art. 111-bis, il telegramma o la raccomandata con sottoscrizione autenticata dal notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Può, altresì, essere effettuata tramite dichiarazione, quindi oralmente, resa alla segreteria del p.m. o alla cancelleria del giudice procedente.

Sono identiche anche le forme richieste per comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto (ex art. 90-bis, comma 1, lett. a-quater).