home / Archivio / Fascicolo / La fisionomia tridimensionale della presunzione d'innocenza: profili di sviluppo della disciplina ..
indietro stampa articolo indice leggi articolo leggi fascicolo
La fisionomia tridimensionale della presunzione d'innocenza: profili di sviluppo della disciplina codicistica
di Daniela Vigoni, Professoressa ordinaria di Diritto processuale - Università degli Studi di Milano
La fisionomia della presunzione d’innocenza, che si esprime come regola di trattamento, regola probatoria e regola di giudizio, così come risulta disegnata dalla disciplina codicistica è andata incontro a sviluppi per effetto del d.lgs. n. 188 del 2021 che ha recepito la direttiva (UE) 2016/343. Il quadro normativo composito, qui ricostruito evidenziandone criticità, lacune e problemi interpretativi, rappresenta la concreta portata endoprocessuale della presunzione d’innocenza, quale garanzia fondamentale di civiltà, aperta a nuove prossime sfide evolutive sul piano extraprocessuale.
The physiognomy of the presumption of innocence, which is expressed as a rule of treatment, rule of burden of proof and rule for judgment, as drawn by the code of criminal procedure has undergone developments as a result of Legislative Decree No. 188 of 2021, which implemented Directive (EU) 2016/343. The composite regulatory framework, reconstructed here by highlighting its criticalities, gaps and interpretative problems, represents the concrete scope within the criminal trial of the presumption of innocence, as a fundamental guarantee of civilization, open to new upcoming evolutionary challenges outside the criminal trial.
Sommario:
1. La cornice - 2. La tridimensionalità - 3. Tra forma e sostanza - 4. La regola di trattamento: la compatibilità delle misure cautelari - 5. (Segue) I limiti nell’utilizzo di mezzi di coercizione fisica - 6. (Segue) Il divieto di anticipate dichiarazioni colpevoliste in atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria - 7. (Segue) La pubblicazione di atti coperti da segreto “strettamente” ancorata alla prosecuzione delle indagini - 8. La regola probatoria - 9. (Segue) Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi - 10. La regola di giudizio - 11. Qualche rilievo conclusivo - NOTE
1. La cornice
Non vi è dubbio che la presunzione d’innocenza sia principio madre del processo penale moderno e patrimonio universalmente condiviso della cultura giuridica, espressivo di valori politici [1], ideologici [2] e morali [3] che saldano insieme le diverse radici dei sistemi di tradizione continentale e di matrice anglosassone. Dalla sua proclamazione nell’art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, la presunzione, oltre a comparire nelle Costituzioni di alcuni Stati [4], è custodita nelle Carte internazionali: nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 11, § 1), nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14, § 2), nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 6, § 2) [5], nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 48, § 1). L’immagine del «filo d’oro» [6] sempre visibile nella trama della disciplina processuale è evocativa della preziosa evidenza che acquista questo principio «indiscutibile, assiomatico ed elementare» [7]. L’essere, nella logica del processo, punto cardinale [8] che guida il passo della giustizia e aiuta nell’orientamento, a prescindere dal modello processuale e dai suoi itinerari, ne fa un concetto rivolto al legislatore e [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. La tridimensionalità
A livello endoprocessuale la presunzione d’innocenza si esprime come regola di trattamento, regola probatoria e regola di giudizio. Nei termini di regola di trattamento, la presunzione si rivela garanzia relativa alla posizione di chi sia indagato/imputato nel procedimento penale e nel procedimento incidentale de libertate per vietare che sia considerato, trattato o presentato come colpevole e perciò di fatto equiparato a quest’ultimo. Prima della condanna definitiva, la protezione accordata pone perciò al riparo la persona indagata/imputata da misure e provvedimenti che riflettono il convincimento della colpevolezza. Su questo fronte normativo si riscontrano innovazioni nel tessuto codicistico conseguenti al recepimento, con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [15], della direttiva (UE) 2016/343, che ha imposto il divieto di presentare gli indagati o imputati come colpevoli sia in decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza e di adottare misure appropriate in caso di violazione di tale obbligo (art. 4), sia in tribunale o in pubblico attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, a meno che sia necessario per ragioni di sicurezza (art. 5). L’ulteriore sviluppo, per il quale l’onere della prova [16] ricade sul p.m. è conforme alla generale regola processuale secondo la quale onus probandi incumbit ei qui dicit: è l’accusa che dovrà dimostrare la colpevolezza dell’imputato, [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Tra forma e sostanza
Occorre sgombrare subito il campo da un persistente equivoco e una sostanziale ambiguità inerenti alla formulazione del principio, che potrebbero rappresentare altrettante ombre proiettate sulla concreta operatività della presunzione. In primo luogo, nonostante diatribe, mai sopite [21], circa le declinazioni lessicali della regola, la portata e il livello di tutela del principio vanno affrancati da qualunque tentazione interpretativa volta a distinguere, per segnalare la distanza, fra due differenti espressioni testuali - presunzione d’innocenza e presunzione di non colpevolezza - al fine di svalutare, sminuire o attenuare, in quest’ultimo caso, il significato e il grado di tutela offerto dalla presunzione [22]. Le varianti testuali celano sinonimi e sono perciò equivalenti sul piano del valore giuridico espresso [23]. Una diversa interpretazione che punti a rimarcare le diversità testuali sconta il rischio di riproporre antistoriche visioni del principio o di cedere a sterili esercizi linguistici e logici che ne obliterano spirito e significato. Un’ulteriore criticità deriva dalla enunciazione, presente a livello internazionale, che, facendo riferimento ad una colpevolezza legalmente provata (o accertata), lascia agli ordinamenti nazionali ogni determinazione riguardo al momento in cui la colpevolezza possa effettivamente ritenersi affermata [24]. Il dettato costituzionale non legittima alcun [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. La regola di trattamento: la compatibilità delle misure cautelari
I principi costituzionali che segnano l’inviolabilità della libertà personale e legittimano eccezionali restrizioni, restano inscindibilmente correlati alla presunzione d’innocenza, non a caso considerata dalla Corte costituzionale - in una lontana e fondamentale sentenza in tema, la n. 64/1970 - «una delle fondamentali garanzie della libertà del cittadino», tale da imporre una disciplina sul piano cautelare che non risulti contrastante con essa. In quella occasione, la Corte sottolineava come «la detenzione preventiva in nessun caso possa avere la funzione di anticipare la pena», giustificandosi «unicamente in vista di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo». Nel difficile equilibrio fra l’interesse della collettività a perseguire i reati e le garanzie di libertà dell’individuo, il divieto di attribuire alla custodia cautelare una finalità di anticipazione della pena, o di un suo utilizzo in questa direzione, resta argine di sistema, anche di fronte a pronunce - come la sentenza n. 450/1995 - che ritengono la presunzione di innocenza «estranea» alla materia cautelare, in ragione del fatto che le misure disposte a titolo cautelare operano su un piano «del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena». Così marcata la distanza, nei termini di un’autonomia strutturale e funzionale della misura [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. (Segue) I limiti nell’utilizzo di mezzi di coercizione fisica
Un’ulteriore lesione della presunzione d’innocenza, nella sua accezione che si riferisce al profilo trattamentale è quella che deriva dal mostrare l’indagato/imputato nelle aule di giustizia, o comunque in pubblico, mentre è sottoposto· a misure di coercizione fisica. Nella nostra disciplina, la necessità di salvaguardare la presunzione sul piano trattamentale, all’esterno, in pubblico, e all’interno, in udienza, interessa diverse norme processuali. Innanzitutto, a fronte di una norma generale espressa nell’art. 277 c.p.p., secondo la quale le modalità di esecuzione delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti della persona, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto, più in particolare il comma 6-bis dell’art. 114 c.p.p. vieta specificamente la pubblicazione «dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta». Questa disposizione non riguarda in generale l’immagine o il volto dell’indagato e neppure la notizia dello stato di indagato o della misura limitativa della libertà personale applicata (in senso diverso, e al fine di evitare l’identificazione della persona, vi è il divieto di cui al comma 6 che si riferisce al [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. (Segue) Il divieto di anticipate dichiarazioni colpevoliste in atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria
La direttiva europea nell’art. 4, § 1 pone all’autorità giudiziaria un divieto di esprimere anticipati giudizi sulla colpevolezza dell’indagato o dell’imputato fino a quando essa non sia «legalmente provata». La presunzione d’innocenza risulterebbe lesa quando decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza «presentino la persona come colpevole»; restano «impregiudicati» sia «gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato», sia «le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità». Le coordinate normative non sono del tutto definite nella loro concreta portata, tanto da rendere incerti i confini operativi del divieto e delle misure che devono essere messe in atto per rispettarlo. Regola ed eccezioni si spiegano, e possono apprezzarsi, tenendo conto della giurisprudenza europea maturata nel tempo; rilevano, in particolare, quelle decisioni della Corte di Strasburgo che hanno censurato pronunce ove si colgono espressioni in motivazione da cui traspare una convinzione di colpevolezza prima di un formale accertamento [62]. Il riferimento espresso alle «decisioni preliminari di natura procedurale», tuttavia, pecca per difetto, in quanto non tiene conto della significativa [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
7. (Segue) La pubblicazione di atti coperti da segreto “strettamente” ancorata alla prosecuzione delle indagini
S’innesta nell’art. 329, comma 2, c.p.p. la minima interpolazione che recepisce testualmente l’avverbio contenuto nell’art. 4, § 3 della direttiva europea, rimarcando la necessità che il potere di desegretazione degli atti investigativi, al fine di consentire la pubblicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 114 c.p.p. [79], del contenuto o del testo, in tutto o in parte, del singolo atto sia esercitato solo quando sia «strettamente» necessario per la prosecuzione delle indagini [80]. La modifica, diretta a rimarcare l’eccezionalità della deroga al segreto investigativo, si muove nella direzione di esortare a un prudente e meditato ricorso alla pubblicazione, e perciò alla diffusione, di atti che potrebbero avere «un contenuto fortemente allusivo alla responsabilità dell’indagato in quanto interni ad una indagine ancora in corso» e quindi essere «potenzialmente idonei a fornire di questi un’immagine in contrasto con la presunzione d’innocenza» [81]: è il caso delle immagini fotografiche o video e di identikit di ricercati. L’integrazione normativa segnala la volontà di aderire formalmente al criterio espresso dalla direttiva, incrementando in capo al p.m. la consapevolezza del possibile pregiudizio derivante da incaute diffusioni; a tale organo spetta provvedere con decreto motivato, ma non [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
8. La regola probatoria
La notitia criminis è un’ipotesi da verificare in fase d’indagine e il tema del processo è la colpevolezza definita dall’accusa attraverso l’atto d’imputazione, che individua il fatto di reato e la persona a cui è attribuito: del resto, guilty o not guilty è la domanda posta alla giuria, tipica e antica istituzione del processo di common law, cui spettano funzioni di accertamento della fondatezza dell’accusa beyond a reasonable doubt. Se dalla regola probatoria consegue, per l’appunto, che il dubbio gioca a favore dell’imputato, e questo permette una condotta difensiva anche inerte, è altrettanto vero, però, che un processo ad armi pari di tipo accusatorio, improntato al contraddittorio di fronte a un giudice terzo e imparziale, presuppone parti attive. Più precisamente, mentre la presunzione comporta che l’imputato possa optare per un’autodifesa del tutto passiva, proprio perché non è tenuto a dimostrare la sua innocenza, la struttura del processo di parti tipica del sistema accusatorio porta, invece, a configurare una presenza attiva del difensore, che avrebbe l’onere di agire, anche e solo, per instillare il dubbio, dato che il rischio della mancata prova ricade comunque sul p.m. e l’incertezza porta al proscioglimento [84]. Da questo punto di vista, si spiega l’intervento del g.u.p. ex art. 422, comma 1, c.p.p. come [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
9. (Segue) Il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi
Il diritto di difendersi tacendo e di non fornire elementi contra se viene considerato nella giurisprudenza della Corte europea come elemento centrale del giusto processo [93] e aspetto rilevante della presunzione d’innocenza [94], in quanto è contraddittorio pretendere di assumere elementi probatori da parte di chi si presume estraneo al fatto [95]; in particolare, rilevano diverse pronunce in cui, oltre ad affermare l’ampia operatività del principio del nemo tenetur se detegere [96], si sottolinea che l’accusa ha l’onere di provare la colpevolezza senza ricorrere a prove ottenute attraverso costrizioni, pressioni o inganni che incidono sulla volontà dell’imputato [97]. L’affermazione del diritto al silenzio e del diritto di non autoincriminarsi nell’art. 7 della direttiva (UE) 2016/343 [98] è assai significativa per il suo valore simbolico, riguardando garanzie generalmente riconosciute, ma che non trovano esplicito riscontro nella Convenzione europea e nella Carta di Nizza [99], a differenza del Patto internazionale, dove è contemplato il diritto dell’accusato «a non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole» (art. 14, § 3, lett. g). Il riconoscimento dei due diritti - che gli Stati sono impegnati ad assicurare - è accompagnato dalla previsione che il loro esercizio non possa essere utilizzato contro [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
10. La regola di giudizio
Nel codice, dove si è espunto la specifica formula assolutoria per insufficienza di prove proprio a fronte della presunzione [110], ma non si rinuncia a riproporre il catalogo di formule di proscioglimento [111], la sentenza di assoluzione s’impone non solo per la prova positiva dell’innocenza (art. 530, comma 1 c.p.p.) e per l’assenza della prova di responsabilità, ma anche nel caso di dubbio, ossia di prova insufficiente, contraddittoria che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile (art. 530, comma 2 c.p.p.). Identica regola risolutiva dell’incertezza vale pure per le cause di giustificazione e per le cause personali di non punibilità (mentre la mancanza della prova consente la condanna) (art. 530, comma 3 c.p.p.) nonché per le condizioni di procedibilità/cause di improcedibilità (art. 529, comma 2 c.p.p.) e per l’estinzione del reato (art. 531, comma 2 c.p.p.); il dubbio, invece, non rileva per la formula relativa alla mancata previsione del fatto come reato, in quanto al riguardo occorre la certezza. Quale regola di giudizio, poi, la presunzione «offre un fondamento unitario alla disciplina piuttosto frammentaria ispirata al favor rei» [112], o, forse, proprio alla luce del principio, si potrebbe dire favor innocentiae. Così si giustifica un ordine [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
11. Qualche rilievo conclusivo
L’impulso per integrare con taluni nuovi tasselli il mosaico normativo codicistico degli effetti endoprocessuali della presunzione d’innocenza è derivato dalla direttiva (UE) 2016/343 [134]. Già a una prima lettura, la direttiva europea pare troppo cauta e piuttosto povera: per un verso, esito di soluzioni di compromesso; per altro verso, prigioniera della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ne ha condizionato i contenuti. Se la si legge, però, alla luce delle considerazioni svolte nella Relazione della Commissione europea sull’attuazione della Direttiva, pubblicata nel 2021 [135], emergono, e si comprendono, tutte le difficoltà nel recepimento da parte degli Stati, che hanno senz’altro indotto, anticipatamente, a non forzare, rinunciando a taluni più ambiziosi obiettivi per perseguirne altri, o almeno per cercare di farlo, nella direzione di predisporre un corredo di imprescindibili garanzie minime. In un primo momento, l’Italia aveva ritenuto di non dover introdurre specifiche disposizioni, considerando la disciplina interna già in linea con la direttiva [136]. Tuttavia, dalla citata Relazione della Commissione emergevano criticità e carenze circa l’aderenza da parte dei sistemi nazionali alle regole della direttiva e si rappresentava anche l’avvio di procedure d’infrazione nel caso in cui non vi fosse un suo pieno recepimento. Nel segnalare gli [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE