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Decisioni in contrasto

di Giada Bocellari

Guida in stato d’ebbrezza in orario notturno con tasso alcolemico elevato: inapplicabile la particolare tenuità del fatto

(Cass., sez. IV, 9 novembre 2022, n. 42250)

La sentenza in commento ritiene non applicabile la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. al reato di cui all’art. 186 C.d.s. (aggravato dall’orario notturno), nell’ipotesi in cui il tasso alcolemico sia particolarmente elevato, evidenziando come tale dato soddisfi ex se “le esigenze di contestualizzazione del fatto, in relazione a una fattispecie di eclatante rilevanza dal punto di vista della pericolosità alla guida da parte [dell’imputato], in relazione a una condizione di ebbrezza particolarmente marcata”.

segue

In tale pronuncia, la Corte di legittimità richiama l’arresto delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 25 febbraio 2016 n. 13681), ove i giudici di legittimità hanno incontrovertibilmente chiarito come il giudizio sulla tenuità del fatto, in tali ipotesi, richieda una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1 c.p. e come, dunque, sia necessario operare un’equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Tuttavia, nella pronuncia in commento, si è ritenuto che l’aver considerato solo “le condizioni di ebbrezza francamente eccezionali” in cui si trovava l’imputato soddisfa comunque, ai fini dell’esclusione della particolare tenuità, le esigenze di contestualizzazione del fatto richieste dalle Sezioni Unite.

Si registra, tuttavia, un orientamento in aperto contrasto a quello in commento (da ultimo, Cass., sez. IV, 30 settembre 2021, n. 35825), ove, in un caso del tutto analogo (guida in stato d’ebbrezza aggravato dall’orario notturno), i giudici di legittimità hanno ritenuto, invece, corretta l’applicazione della particolare tenuità del fatto nonostante il tasso alcolemico elevato (superiore a 1,5 g/l). I giudici di legittimità, a conforto della propria conclusione, richiamano altre pronunce, tra cui quella a sezioni unite sopra citata (Cass., sez. IV, 11 novembre 2020, n. 11655; Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681; Cass., sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449; Cass., sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22381), per evidenziare come occorra considerare la situazione complessiva, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dalla originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività; la valutazione riguarda, infatti, vari aspetti, tra cui la condotta, le conseguenze del reato e la colpevolezza, per cui - sebbene più ci si allontani dal valore-soglia più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo (così Cass., sez. un., 25 febbraio 2016 n. 13681) - nessuna conclusione può [continua ..]

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