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De jure condendo
di Elena Andolina
La tutela del rapporto madre detenuta (o padre in sua vece) e figli minori
Ritorna all’attenzione del legislatore la delicata questione dei bambini, in tenera età o bisognosi di cure particolari perché affetti da handicap grave, che, al seguito delle loro madri, sono costretti a vivere reclusi in carcere.
È all’esame della Commissione giustizia della Camera la proposta di legge C. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.
segue
La p.d.l. C. 103, presentata il 13 ottobre 2022 su iniziativa degli on. Serracchiani e altri, riproduce pedissequamente quella depositata l’11 dicembre 2019 dall’allora on. Siani (C. 2298) - ed approvata dalla Camera il 30 maggio 2022 - il cui iter si era arrestato al Senato.
L’obiettivo di fondo della p.d.l. C. 103 è quello di salvaguardare (ex art. 31, secondo comma, Cost.) il rapporto madre (o padre) e bambino, evitando il più possibile che i minori insieme al loro genitore varchino la soglia del carcere.
A tal fine, la p.d.l. in esame mira al superamento delle criticità emerse, a causa di alcune limitazioni giuridiche ed economiche, in sede di applicazione della legge n. 62/2001, da un canto, circoscrivendo solo ai casi più gravi il ricorso agli istituti di custodia attenuata per detenute madri (ICAM), su cui si è incentrata la suddetta legge ma caratterizzati da una connotazione tipicamente detentiva; dall’altro, valorizzando il modello delle case famiglia protette.
Si tratta di una proposta molto articolata, che viene ad incidere sul codice di procedura penale, sul codice penale e sull’ordinamento penitenziario.
Più in particolare, nell’art. 1 si prevedono alcune modifiche al codice di procedura penale volte ad escludere del tutto l’applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età non superiore a sei anni e a configurare la casa famiglia protetta quale misura di riferimento per l’applicazione della custodia stessa nei confronti di donne (o uomini in casi residuali) con figli minori di sei anni.
Sicché, intervenendo sull’art. 275, comma 4, c.p.p., per un verso, si prevede che «in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare», la stessa possa essere disposta o mantenuta dal giudice «esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»; per altro verso, si equipara alla condizione dell’ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in [continua ..]