Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Corte costituzionale (di Giulia Mazza)


È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alle c.d. “inutilizzabilità derivate”

(Corte Cost., ord. 9 maggio 2022, n. 116)

Con l’ordinanza in esame, la Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 3 (recte: 2), 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu, dell’art. 191 c.p.p., nella parte in cui, secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, non prevede che la sanzione dell’inutilizzabilità riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione domiciliare e personale illegittimamente acquisiti; nonché con riguardo agli artt. 13, 14 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 Cedu, dell’art. 103 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa consentire l’esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione delle ragioni per cui l’ha rilasciata.

segue

Nel dettaglio, il Tribunale ordinario di Lecce, in qualità di giudice rimettente, ha in primo luogo censurato la violazione degli artt. 13 e 14 Cost., in base ai quali le perquisizioni personali e domiciliari possono essere disposte per atto motivato dell’autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge; laddove il riferimento all’«atto motivato» alluderebbe alla necessità della forma scritta o, comunque sia, di una qualche forma di documentazione dell’eventuale autorizzazione verbale, non essendo altrimenti verificabile l’osservanza del requisito della motivazione. A tale principio può derogarsi in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, nei quali l’autorità di pubblica sicurezza può adottare «provvedimenti provvisori» soggetti a convalida da parte dell’autorità giudiziaria, da rilasciare anch’essa con atto motivato, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dalla norma costituzionale. Pertanto, secondo il giudice a quo, la tutela dei diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare implicherebbe l’inutilizzabilità dei risultati sul piano probatorio degli atti di ispezione e perquisizione eseguiti abusivamente dalla polizia giudiziaria ovverosia in assenza di una forma di documentazione dell’eventuale autorizzazione orale, o non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato. Sarebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: da un lato, per l’ingiustificata disparità di trattamento delle ipotesi considerate rispetto a situazioni analoghe, per le quali l’inutilizzabilità è prevista dalla legge o riconosciuta dalla giurisprudenza, quali quelle delle intercettazioni e dell’acquisizione di tabulati del traffico telefonico operate dalla polizia giudiziaria in difetto di atto motivato dell’autorità giudiziaria; dall’altro, perché si verrebbe a teorizzare un sistema che, paradossalmente, considera «inefficaci ab origine le leggi incostituzionali», ma «efficacissimi», anche sotto il profilo probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali del cittadino. Quanto agli ulteriori parametri evocati, l’interpretazione della disciplina contenuta nella norma in esame violerebbe l’art. 2 Cost., laddove non prospetta effettive garanzie contro le illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell’uomo; come pure gli artt. 3 e 97 Cost., allorché rende prevalente l’azione illegale degli organi statali, finalizzata alla repressione dei reati, rispetto ai diritti fondamentali dei consociati, posti al centro dell’ordinamento costituzionale. Risulterebbero vulnerati ancora – ad avviso del giudice rimettente [continua..]

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