Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Danila Certosino)


Il diritto all’affettività delle persone in vinculis

Risulta assegnato alla II Commissione Giustizia del Senato in sede redigente in data 5 maggio 2022 il disegno di legge S. 2543 in tema di «Tutela delle relazioni affettive e della genitorialità delle persone detenute», presentato il 24 febbraio 2022 su iniziativa del Consiglio regionale del Lazio.

Il progetto di legge prende spunto dalla ricerca in materia di «Affettività e carcere», effettuata dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale tramite interviste e questionari somministrati in quattro istituti carcerari della regione Lazio, nonché dal lavoro svolto dai tavoli n. 6 e n. 14 degli Stati generali dell’esecuzione penale e dalla Commissione ministeriale incaricata di elaborare il decreto legislativo delegato per la riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della legge n. 103 del 2017, nonché dalla proposta di legge in materia di «Tutela delle relazioni affettive delle persone detenute», presentata al Senato il 10 luglio 2020 su iniziativa del Consiglio regionale della Toscana (S. 1876).

segue

La proposta di legge de qua ha un campo di azione molto ampio, in termini sia oggettivi – in quanto destinata a riformare le principali modalità di contatto dei ristretti con i propri affetti, non solo all’interno ma anche all’esterno del carcere – sia soggettivi, poiché rivolto anche ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, o condannati per reati cosiddetti «ostativi», in quanto rientranti nell’elenco di cui all’art. 4-bis della medesima legge. Per recuperare la sistematicità necessaria in questa materia, oggetto di riforma sono state non solo le norme presenti nella legge sull’ordinamento penitenziario, ma anche quelle del regolamento esecutivo (d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230). Sono stati, inoltre, oggetto di attenzione sia la disciplina dei permessi che quella dei colloqui (visivi e telefonici), attraverso la modifica degli istituti vigenti e l’introduzione di altri istituti, alcuni di recente prassi applicativa (come le videochiamate), altri di nuovo conio (le cosiddette «visite» e i permessi familiari). In particolare, l’art. 1 del d.d.l. in commento contempla modifiche all’art. 28 della l. n. 354/1975, concernente i rapporti con la famiglia, ove si prevede che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie». A tal proposito, si ritiene debba essere considerata anche l’affettività in senso più ampio. Pertanto, l’art. 1, lett. a) propone di aggiungere alla rubrica dell’articolo «Rapporti con la famiglia» l’espressione «e diritto all’affettività». La lett. b) del comma 1 disciplina l’introduzione dell’istituto della «visita», volta a garantire ai detenuti relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale. Il problema dell’affettività all’interno del carcere è stato sempre lungamente dibattuto in dottrina, costituendo la mancata previsione di “colloqui intimi” uno dei limiti più evidenti della nostra legislazione penitenziaria, con negative ripercussioni tanto sul percorso rieducativo del detenuto, quanto sui familiari dello stesso. Una questione che, secondo la Corte costituzionale, merita «ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali (…) e dell’esperienza comparatistica, che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria» (C. cost., 27 dicembre 2012, n. 301). Si propone, pertanto, l’allestimento di aree dedicate nelle carceri, in cui i detenuti possano esercitare, nel rispetto della riservatezza, il loro diritto [continua..]

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