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Impugnativa erroneamente proposta e limiti alla “conversione”

di Annalisa Mangiaracina, Professore Associato di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Palermo

La conversione, qui declinata sub specie di corretta qualificazione dell’atto di impugnazione, vive una stagione giurisprudenziale ondivaga. A fronte di alcuni punti fermi - l’inapplicabilità dell’istituto ai gravami eterogenei - si collocano profonde incertezze, destinate a incrinare il principio del favor impugnationis. Inevitabili le ricadute sull’effettività del sistema dei controlli.

Parole chiave: impugnazioni - conversione - riqualificazione - limiti.

Erroneous Incorrect appellate eal remedies and limits of the “convertion” process

Conversion, here considered sub specie of the correct qualification of the appeal, is going through a period of uncertain case law. Beside some standpoints - its napplicability to heterogeneous appeals - there still remain deep uncertainties, which can undermine the principle of favor impugnationis, with an inevitable negative impact on the effectiveness of the system of criminal remedies.

Sommario:

1. La conversione: un istituto polimorfo - 2. Riqualificazione dell’atto e voluntas impugnationis - 3. Impugnazioni cautelari e “conversione”: ancora incertezze - 4. I limiti alla riqualificazione: la natura impugnatoria - NOTE


1. La conversione: un istituto polimorfo

Esplorare la conversione nelle sue molteplici cromie, declinarne i limiti in rapporto alle vicende correlate alle dinamiche dei controlli, non sono compiti agevoli, soprattutto a fronte di un quadro normativo articolato [1]. Da qui la necessità, anzitutto, di tracciare delle coordinate sul piano semantico. Nel­l’ampia fenomenologia della conversione - termine invalso nel linguaggio civilistico per indicare «la trasformazione o l’evoluzione di una fattispecie particolare in una fattispecie diversa o ulteriore, in vista del conseguimento di un effetto speciale non consentito dalla fattispecie originaria» [2] - è possibile rinvenire previsioni normative del tutto eterogenee. Tali sono gli artt. 568, comma 5, 569, commi 2 e 3, e 580 c.p.p., accomunati dalla collocazione tra le disposizioni generali sulle impugnazioni, seppure il termine “conversione” compaia soltanto nella rubrica dell’art. 580 c.p.p. In questo quadro si innesta un recente intervento della giurisprudenza di legittimità [3] che, in linea con precedenti pronunce, ha sottolineato come di conversione «in senso tecnico» si possa parlare soltanto nelle seguenti ipotesi. Anzitutto, qualora avverso uno stesso provvedimento concorrano distinti rimedi di natura impugnatoria, come avviene nell’ambito dell’art. 580 c.p.p., con la conseguente conversione ope legis dell’impugnazione di legittimità in quella [continua ..]

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2. Riqualificazione dell’atto e voluntas impugnationis

Rispetto al primo tra i profili evidenziati, che attiene ai limiti del potere giurisdizionale - rifuggendo dalle disquisizioni “introspettive” portate avanti dalla giurisprudenza di legittimità pur dopo la formulazione dell’art. 568, comma 5, c.p.p. [19] - le Sezioni Unite [20] avevano tracciato alcune linee di fondo. In particolare, avevano sottolineato l’ininfluenza delle ragioni che abbiano determinato l’in­di­cazione di un mezzo diverso da quello (ed unico) consentito dall’ordinamento e della sufficienza di una dichiarazione di volontà, proveniente dalla parte legittimata, volta ad impedire che un determinato provvedimento giurisdizionale diventi irrevocabile. Nello specifico, secondo la Corte - anche alla luce delle indicazioni offerte dalla Relazione preliminare al codice [21] - a fronte di un’impugnazione erroneamente qualificata il giudice deve limitarsi «a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale». Sicché, «di fronte al chiaro dato letterale della norma in vigore (…), non v’è più spazio per soluzioni ermeneutiche impostate in termini di “interno volere” dell’impugnante (la cui prova, peraltro, sarebbe diabolica se non [continua ..]

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3. Impugnazioni cautelari e “conversione”: ancora incertezze

Se ci spostiamo sul versante dei rapporti tra impugnazioni cautelari - ambito nel quale, salvo diversa previsione, si applicano le regole generali sulle impugnazioni - e conversione atecnica, i dubbi aumentano. Come è noto, contro le ordinanze impositive della misura coercitiva, il solo imputato [31], per espressa previsione normativa, in alternativa al riesame potrà proporre ricorso per saltum dal quale consegue l’inammissibilità della richiesta di riesame, sebbene già presentata, indipendentemente dalle sorti connesse al ricorso [32]. Disciplina congegnata in ossequio al principio per cui electa una via, non datur recursus ad alteram. In questo assetto è stata colta un’opzione di favore, soprattutto nella «prospettiva della funzione deterrente che una simile procedura per saltum potrà esercitare rispetto ad atteggiamenti troppo lassisti, o disinvolti, del giudice in sede di motivazione dei provvedimenti coercitivi» [33], in ragione del conseguente annullamento della misura in caso di accoglimento del ricorso. Occorre infatti evidenziare che con il ricorso per saltum l’imputato può denunciare direttamente il vizio della “violazione di legge” (art. 311, comma 2, c.p.p.). Terminologia che non ha mancato di ingenerare dubbi sul piano esegetico in ordine all’ampiezza dei motivi che posso essere dedotti in questa sede [34]. A tale riguardo si è [continua ..]

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4. I limiti alla riqualificazione: la natura impugnatoria

Negli snodi dei rapporti tra impugnazione erroneamente proposta e conversione, è opportuno indagare un’ulteriore questione: se la regola dettata all’art. 568, comma 5, c.p.p. esaurisca il suo raggio d’azione nell’ambito delle impugnazioni o, piuttosto, possa estendersi agli scambi tra gravami non omogenei. L’occasione per approfondire questo profilo è offerta dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite [41] che, nell’escludere la possibilità di qualificare l’incidente d’esecuzione ex art. 670 c.p.p. come rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629 bis c.p.p., ha circoscritto l’applicabilità della regola di cui all’art. 568, comma 5, c.p.p. alle sole impugnazioni. Ad analoghe conclusioni era già pervenuta parte della giurisprudenza in ordine alla impossibilità di qualificare l’istanza di restituzione in termini, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., come richiesta di rescissione del giudicato. Due le “premesse” [42] del ragionamento: quella “maggiore”, secondo cui il principio di conservazione è riservato alle impugnazioni e la disciplina va intesa come tassativa; quella “minore”, fondata sul­l’esclusione di natura d’impugnativa all’incidente d’esecuzione, pur condividendo con queste la contestazione della decisione giudiziale. La diversità ontologica dei [continua ..]

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NOTE

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