Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Fabrizio Botti)


Il Pnrr e le modifiche al Codice Antimafia

D.l. 6 novembre 2021, n. 152, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito in l. 29 dicembre 2021, n. 233.

Con il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, il legislatore ha apportato talune modifiche di notevole interesse al Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

La novella legislativa in commento si muove secondo due direttrici aventi ad oggetto il sistema della prevenzione antimafia: per quanto concerne la competenza amministrativa, da un lato, viene modificato il procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, disciplinato dagli artt. 90 e ss. del Codice antimafia, e, dall’altro, vengono introdotte delle nuove misure di ‘prevenzione collaborativa’ la cui disciplina ricalca, per molti versi, quella dettata per il controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34 bis dello stesso Codice. Fanno da contorno altre modifiche atte a meglio definire il rapporto intercorrente fra la neonata prevenzione collaborativa e la menzionata misura giurisdizionale, in uno ad altre novelle minori – di cui talune apportate con la sola legge di conversione – ed aventi ad oggetto varie e differenti disposizioni del Codice.

Per comodità espositiva, nel prosieguo si farà riferimento alla sola l. di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. (d’ora in poi, ‘legge di riforma’).

segue

Il nuovo procedimento di rilascio dell’informativa antimafia L’art. 48 della legge di riforma incide in maniera significativa sulla procedura di rilascio delle informazioni antimafia disciplinato dall’art. 92 del Codice antimafia, la cui rubrica, per l’effetto, diviene ‘Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia’. L’innovatività dell’intervento in oggetto si coglie laddove trasforma l’informazione antimafia da un provvedimento emesso inaudita altera parte ad un provvedimento emesso all’esito di un peculiare contraddittorio che il prefetto è tenuto ad instaurare con il soggetto sottoposto a verifica. Difatti, il prefetto investito di una richiesta di rilascio dell’informazione antimafia da parte della pubblica amministrazione interessata, nel caso in cui, all’esito delle verifiche disposte ai sensi dell’art. 92, comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’emissione dell’informazione antimafia o, in alternativa, dell’applicazione di una fra le nuove misure della ‘prevenzione collaborativa’ ex art. 94 bis del Codice antimafia, è tenuto a notificare detta circostanza alla parte interessata, salvo che non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento. Detta notifica si risolve in una sorta di ‘preavviso’ ove sono riportati «gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa»; di lì, la parte dispone di un termine non superiore a venti giorni dalla notifica per interloquire con l’autorità, richiedendo l’audizione o presentando memorie nei limiti della disciplina dettata dall’art. 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, l’avviso non può contenere elementi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, nonché l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La riforma fissa altresì il termine di sessanta giorni dalla ricezione del preavviso per la conclusione della procedura del contraddittorio, scaduto il quale il prefetto si troverà innanzi alla triplice alternativa fra il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, l’emissione dell’informazione antimafia o l’appli­cazione di una o più misure di prevenzione collaborativa. L’intervento in oggetto recepisce un orientamento sviluppatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, corredato da talune pronunce della Corte di giustizia UE, in virtù del quale l’afflittività dell’informazione antimafia è tale per cui, pur nel silenzio costituzionale circa l’esistenza di un giusto procedimento amministrativo, il soggetto sottoposto a verifica deve poter essere messo in condizione di interloquire con l’autorità procedente perché possa [continua..]

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Fascicolo 2 - 2022