Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Rosa Gaia Grassia)


REATI ATTRIBUITI ALLA PROCURA DISTRETTUALE: IL TRIBUNALE, CON SENTENZA DICHIARATIVA DI INCOMPETENZA PER MATERIA, DEVE TRASMETTERE GLI ATTI DIRETTAMENTE AL GIUDICE RITENUTO COMPETENTE E NON AL PUBBLICO MINISTERO (Cass., sez. un., 31 agosto 2017, n. 39746) Nella pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite asseriscono che il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuiti alla competenza della Corte di assise, debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente per il giudizio, a meno che non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto, e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudice competenti funzionalmente, ai sensi e del menzionato art. 51, comma 3-bis, ultimo periodo e dell’art. 328, comma 1-bis, c.p.p. La questione, in verità, era già stata oggetto di un risalente contrasto giurisprudenziale, dinanzi al quale la quinta sezione penale ha avvertito la necessità di richiedere un intervento delle Sezioni Unite (con ordinanza 3 novembre 2016-28 novembre 2016, n. 50402), che risolvesse, nello specifico, il quesito attinente non solo al se la trasmissione degli atti dopo la sentenza di incompetenza per materia pronunciata dal Tribunale possa avvenire direttamente al giudice competente, ovvero al pubblico ministero presso quest’ultimo, ma anche a quali siano gli eventuali effetti dell’erronea trasmissione. Ebbene, le suddette perplessità scaturiscono da una non recente sentenza della Consulta (C. cost., 11 marzo 1993, n. 76), con cui la stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 c.p.p., nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per materia, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo. Sul punto, dunque, in giurisprudenza, un primo orientamento ha ritenuto che la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo, sia illegittima, ma soltanto se si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, abbiano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza (Cass., sez. V, 27 febbraio 2013, n. 18710). Tesi, questa, peraltro avvalorata con quanto precisato dalla stessa Corte costituzionale (C. cost., 10 aprile 2001, n. 104), laddove ha escluso, dall’esigenza individuata nella citata sentenza n. 76 del 1993, il caso di procedimento per i delitti di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3-bis, in cui la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, e non nelle fasi delle indagini e dell’udienza [continua..]

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