Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Rosa Gaia Grassia)


ACCESSO A UN RITO ALTERNATIVO IN CASO DI RESTITUZIONE NEL TERMINE PER APPELLARE LA SENTENZA CONTUMACIALE DI PRIMO GRADO: È AMMESSA LA RICHIESTA NEI PROCEDIMENTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 28 APRILE 2014, N. 67 (Cass., sez. un., 7 dicembre 2016, n. 52274) Chiamate a pronunciarsi su una questione attinente alla restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi dell’art. 175, comma 2, c.p.p. (nel testo antecedente alla novella di cui alla l. n. 67 del 2014), e, nello specifico, su se essa legittimi la richiesta al giudice di appello di rimessione nel termine per l’ammissione ad un rito alternativo, le Sezioni Unite, con la sentenza in oggetto, hanno dato responso affermativo. Invero, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema corte, l’imputato, il quale non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giudizio abbreviato), a seguito della restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado, in virtù dell’applicazione del summenzionato articolo nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art. 15-bis della stessa legge. Orbene, in proposito, la Seconda sezione penale, assegnataria del procedimento, individuato il duplice orientamento espresso in merito dalla Corte di cassazione, ed il contrasto giurisprudenziale derivatone, aveva disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Tanto premesso, per meglio comprendere le ragioni poste alla base dei diversi indirizzi della Suprema corte, quest’ultima, nella sentenza in oggetto, prima di esaminare la questione controversa, procede, anzitutto, ad una breve ricostruzione dell’istituto della rimessione in termini, introdotto, in previgenza del codice Rocco, con la l. 18 giugno 1955, n. 517, la quale aveva appositamente inserito l’art. 183-bis, rubricato “Restituzione in termini. Effetti della restituzione”, rilevante dal punto di vista del diritto di difesa, seppur limitato all’ipotesi in cui il termine stabilito a pena di decadenza non fosse stato osservato per caso fortuito o forza maggiore, e benché ponesse a carico della parte l’onere della prova, con il limite della concedibilità per una sola volta nel corso del procedimento. Nondimeno, la l. 23 gennaio 1989, n. 22, contenente modifiche in tema di contumacia e di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, riscrisse l’articolo in parola, riposizionato nell’odierno 175 c.p.p., apportandovi comunque solo l’estensione alla mancata conoscenza effettiva del provvedimento da impugnare, e dunque lasciando inalterata la struttura dell’istituto, mentre il d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con [continua..]

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