argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 3 settembre 2018, n. 39608)Articoli Correlati: procedimento di prevenzione - beni confiscati - creditori muniti di ipoteca - domanda di ammissione
I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 199 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206 della legge da ultimo citata; e cio, perchè il termine di decadenza previsto dal richiamato comma 199 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206.
L'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca.
E' in ogni caso fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.