Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

04/09/2018 - Sezioni Unite, 3 settembre 2018, n. 39608

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza

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I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito  dei procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 199  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano  ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206 della legge da ultimo citata; e cio, perchè il termine di decadenza previsto dal richiamato comma 199 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206.

L'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca.

E' in ogni caso fatta salva la possibilità del  creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui  non imputabile.