Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/11/2018 - Sezioni Unite, 13 novembre 2018, n. 51407

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - misure di prevenzione e sicurezza

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Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale,  la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di  di una rivalutazione  dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione,  al momento della nuova  sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.