Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

03/04/2019 - Sezioni Unite, 2 aprile 2019, n. 14426

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni

» visualizza: il documento (Sezioni Unite, aprile 2019, n. 14426) scarica file

Articoli Correlati: perizia - prova dichiarativa decisiva - rinnovazione istruttoria dibattimentale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: 

- la dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l 'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa;

- ove, nel giudizio di primo grado, della relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito;

- le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicchè, ove siano poste a fondamento del giudice di primo grado della sentenza di assoluzione, il giudice di appello - nel caso di riforma della suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime - ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente.