Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Rogatoria internazionale e "giusto processo" (di Novella Galantini)


In base all’art. 724, comma 5 bis, c.p.p. l’esecuzione della rogatoria internazionale è sospesa quando può recare pregiudizio a indagini o giudizi penali in corso nello Stato richiesto. La disposizione è finalizzata a evitare interferenze fra procedimenti collegati, ma è stata applicata anche in relazione a giudizi in idem, in linea con le omologhe previsioni convenzionali e con riguardo alla tutela del diritto di difesa, in osservanza delle regole del giusto processo.

International cooperation and “due process”

Pursuant to article no. 724 paragraph 5 bis Italian Code of Criminal Procedure, the enforcement of the rogatory letter shall be suspended if the letter may compromise ongoing investigations or pending criminal proceedings in Italy. The rule has the purpose to avoid interferences in case of joined proceedings or in case of proceedings for the same facts, according to the international treaties. It has also been applied in order to protect the right of defense in compliance with the rules of ‘due process’.

Quando il “giusto processo”, quale espressione di sintesi di legalità e garanzie soggettive, entra in vicende che all’apparenza potrebbero sembrare marginali, il rischio è che esse sfuggano alla attenzione e perdano il rilievo che invece possiedono. I principi condivisi dagli artt. 24 e 111 Cost. acquisiscono infatti la più nitida forza espansiva nei procedimenti dove il merito è l’oggetto della verifica giudiziale e la ricostruzione del fatto esige l’adozione di parametri rigorosi che solo il fair trial può garantire. Alla stregua di questo approccio ci si dovrebbe dunque stupire quando un rito incidentale, funzionale ad un altro fine quale il vaglio di ammissibilità di una rogatoria internazionale o della sua esecuzione, rende operativi in maniera incisiva i criteri del procès équitable. In realtà, in una recente pronuncia resa in sede di incidente di esecuzione i giudici hanno correttamente acceduto alla naturale fisiologia del “giusto processo” così da essere indotti a disporre la sospensione dell’esecuzione della rogatoria, presentata da uno Stato extraeuropeo, a motivo della tutela di un diritto individuale  [1]. Si trattava di decidere sulla istanza di incidente di esecuzione presentata dalla difesa di un soggetto, imputato di corruzione internazionale exart. 322 bis c.p., assolto in primo grado e condannato in appello che, in attesa del giudizio di cassazione, veniva raggiunto da un invito a presentarsi al giudice italiano per rendere l’interrogatorio su rogatoria dell’autorità giudiziaria dello Stato di origine del pubblico ufficiale presunto soggetto passivo della corruzione. Ad emergere come dato rilevante era la contestualità del procedimento in idem presso l’autorità estera, dimostrata dalla formulazione dell’invito a comparire nel quale si rappresentava che lo Stato straniero stava procedendo anche contro l’imputato del processo italiano e per gli stessi fatti oggetto del giudizio pendente in sede di legittimità. Da qui la difficile scelta dell’imputato se sottoporsi all’interrogatorio affrontando un ulteriore fronte difensivo in pendenza di un processo interno in via di definizione oppure avvalersi di un diritto al silenzio del tutto legittimo anche in sede rogatoriale per via del criterio della lex loci (art. 725, comma 2, c.p.p.), che poteva tuttavia tramutare una facoltà incontestabile in una sorta di silenzio dovuto e necessitato dalla peculiarità della situazione. Né si poteva ritenere possibile esercitare il diritto sottraendosi alla audizione, salva la prospettazione di un legittimo impedimento (art. 375, comma 2, lett. d), c.p.p.). L’istanza incidentale ai fini della sospensione della esecuzione dell’atto rogato ha consentito di risolvere [continua..]

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