Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Messa alla prova dell'imputato adulto: l'ordinanza di rigetto della richiesta è impugnabile solo con la sentenza di primo grado


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 31 MARZO 2016, N. 33216 – PRES. CANZIO; REL. FIDELBO

L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova

> <  [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. All’esito dell’udienza preliminare R.M. è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Firenze per il reato di cui al D.P.R. n. 309, art. 73, comma 1; alla prima udienza del 20 febbraio 2015, tenutasi dopo una serie di rinvii, il pubblico ministero, preliminarmente all’apertura del dibattimento, ha modificato l’imputazione, riqualificando i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. cit., ipotesi trasformata da circostanza attenuante in reato autonomo per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 36 del 2014, art. 1, comma 24 ter, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79 del 2014; l’imputato ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, depositando contestualmente l’istanza inviata all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’elaborazione del programma di trattamento; all’udienza dell’8 maggio 2015, cui era stato rinviato il processo al fine di consentire ad altri imputati richiedenti di depositare il programma di trattamento, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta. 2. Contro il provvedimento dichiarativo della inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Dopo aver sostenuto la tempestività della richiesta, formulata nella prima udienza utile successiva all’entrata in vigore dell’istituto di cui all’art. 168 bis c.p. – introdotto con la L. 28 aprile 2014, n. 67 –, il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge e, inoltre, la mancanza di motivazione, evidenziando l’assoluta incomprensibilità del provvedimento (“la formulazione fatta in udienza, trova applicazione ultima norma (…) vi è inoltre impedimento soggettivo”), che non consente di valutare la giustificazione della decisione. Ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con le statuizioni conseguenti. 3. Con ordinanza del 19 novembre 2015 la Sesta Sezione penale ha, preliminarmente, rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale all’interno della Corte di cassazione, avente ad oggetto la possibilità o meno di proporre ricorso immediato per cassazione contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, emessa dal giudice del dibattimento, e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. 4. Con decreto del 29 dicembre 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale, ai sensi dell’art. 611 c.p.p.   CONSIDERATO IN DIRITTO   1. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite può essere riassunta nei termini che seguono: “Se l’ordinanza con cui il giudice [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 1 - 2017