Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La postmodernità del diritto: il vaglio di legittimità costituzionale della messa alla prova in un processo senza 'pena' con finalità specialpreventive (di Caterina Migliaccio - Avvocato, Cultore della materia di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Napoli Federico II)


La Corte costituzionale ha avuto il pregio di individuare strumenti razionali e coerenti della messa alla prova con i principi fondamentali della Carta costituzionale, nonostante i dubbi interpretativi. La Corte ha precisato che, a tale conclusione, si giunge attraverso una riflessione sul patteggiamento, che ha elementi comuni e differenti dalla messa alla prova. Le analogie tra quest'ultima e l'applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. hanno suggerito una lettura costituzionalmente orientata, mentre la centralità del consenso dell'imputato, da un lato, e la natura non penale del programma di trattamento, dall'altro, hanno consentito una interpretazione sistematica del testo normativo e della volontà legislativa, coerente con la finalità specialpreventiva che ispira l'istituto della messa alla prova.

Law postmodernity: the constitutional review of the probation having a special-preventive purposes applied an a trial without a formal condemnation

The Constitutional Court has had the value of finding ration and consistent tools of 'probation' with Constitutional Charter's fundamental principles, despite the interpretative doubts. Indeed, the Court pointed out that such a conclusion can be reached by referring to the institute of the plea deal, since both the plea deal and probation share similar elements and features. In particular, by referring to the aforementioned analogies, the Court was able to provide a constitutionally oriented interpretation of the probation, having seen that either the role of the defendant's consensus and the non-criminal nature of the treatment's program, allowed a systematic interpretation of the norm and the legislative will, is in line with the special-preventive purpose of the 'probation'.

 
Cenni introduttivi Con la sentenza in commento la Corte costituzionale sottopone ad uno scrupoloso ed attento vaglio la messa alla prova per adulti [1], confermando la tenuta costituzionale [2] dell'istituto in esame che mostra una notevole resilienza nonostante le numerose critiche della dottrina e le difficoltà interpretative evidenziate dalla giurisprudenza [3]. Il tema proposto all'esame del Giudice delle leggi non è infatti una novità, in quanto le questioni di illegittimità costituzionale erano già state in precedenza sollevate dal medesimo giudice remittente con tre ordinanze dall'identico contenuto e dichiarate, nel 2016, manifestamente inammissibili per insufficiente descrizione della fattispecie e, conseguentemente, per difetto di motivazione nei giudizi a quibus [4]. A tal proposito la ricostruzione delle quattro questioni sollevate è funzionale ad una corretta disamina del ragionamento offerto dalla Consulta al fine di “preservare” il nuovo procedimento speciale, “alternativo al giudizio” [5]. Ebbene, con la prima questione, dichiarata inammissibile, il rimettente dubita della tenuta costituzionale in quanto la norma censurata non garantisce al giudice del dibattimento l'accesso agli atti delle indagini preliminari, al solo fine di vagliare la domanda di messa alla prova. Con la seconda questione, ritenuta infondata, ma comunque centrale per la disamina effettuata dalla Consulta, il Tribunale di Grosseto censura gli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p. in quanto il legislatore della riforma del 2014 ha previsto l'irrogazione e l'espiazione di una sanzione penale senza accertamento della responsabilità, sollevando così il problema della compatibilità dell'istituto con il principio della presunzione di innocenza ex art. 27, comma 2, Cost. Con la terza questione, anch'essa infondata, si censura l'art. 168-bis, comma 2 e 3, c.p. in quanto tale norma, a detta del giudice a quo, prevede l'applicazione di sanzioni penali non legalmente determinate, in violazione così del principio di legalità ex art. 25, comma 2, Cost., nei suoi corollari di determinatezza e tassatività. Con l'ultima questione, infine, si avanzano dubbi in merito alla tenuta costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, c.p.p., in quanto si attribuisce al consenso, rilasciato dall'imputato all'atto della modificazione o dell'integrazione del programma di trattamento, una condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale, violando così il principio di buon andamento ed efficienza della amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), il principio di soggezione del giudice della legge con le direttive del giusto processo (art. 101 Cost.), nonché il principio di economicità e ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018