Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Ordine europeo di indagine penale e investigazioni difensive (di Fabio Maria Grifantini)


L’ordine europeo di indagine penale, disciplinato dalla Direttiva 41/2014/UE, è frutto di un cambio di prospettiva ri­spetto ad altri strumenti normativi anteriori: invece di acquisire una prova direttamente, consente di svolgere una indagine e, successivamente, di acquisire una prova. In questa caratteristica essenziale risiedono la sua novità e, al contempo, un suo limite: non è coordinato con il riconoscimento al difensore del potere di svolgere le indagini all’estero. Senza questo correttivo, auspicabile in occasione del prossimo recepimento legislativo della direttiva, neppure questa innovazione sembra in grado di segnare un reale progresso sulla strada della ricerca di una effettiva parità con il pubblico ministero.

European criminal investigation order and defensive investigations

The European criminal investigation order, provided by Directive 2014/41/EU, is the result of a change in perspective with respect to other prior legislative instruments: instead of directly gathering evidence, it allows to conduct an investigation and, subsequently, to gather evidence. This feature represents the innovation and, at the same time, the limit of the legislative instrument in question: it is not coordinated with of the acknowledgement of the power of the attorney to conduct investigations abroad. Without this desirable amendment, possible in occasion of the reception of the Directive, not even this innovation would enable the European criminal investigation order to represent a real breakthrough in the direction of a real parity with the public prosecutor.

LA NOVITÀ DELL’ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE E IL DIRITTO DI DIFENDERSI INDAGANDO Come spesso accade quando un problema da lungo tempo aperto sembra finalmente approdare ad un’esauriente soluzione, così, nel caso della Direttiva 41/2014/UE, intorno all’ordine europeo di indagine penale si affollano, insieme ai commenti positivi, anche le domande sulla sua reale tenuta in ogni situazione processuale. Di tali questioni è bene occuparsi entro il termine fissato per recepire la Direttiva (22 maggio 2017). Scaduto quel termine, infatti, essa potrà assumere efficacia diretta verticale interna [1] e diventare vincolante nelle parti self-executing, che si possono dichiarare applicabili senza mediazione, o là dove conferiscono un diritto al cittadino: con il rischio di dare adito ad una sorta di modello aperto di prova europea rimesso caso per caso all’interpretazione del giudice [2]. Una delle questioni principali riguarda il rispetto delle garanzie difensive in tale disciplina. Si tratta di stabilire quali prerogative siano riconosciute alla difesa, prima fra tutte quella consistente nel diritto di difendersi provando: nella fattispecie, nel diritto di difendersi indagando; ed in particolare se, come il pubblico ministero, anche il difensore possa compiere propri atti di indagine all’estero attraverso l’ordine europeo di indagine penale. Viene così rinverdito a livello europeo un contrasto già noto tra due esigenze antitetiche. Da un lato, abbiamo la raccolta delle prove all’estero e la loro acquisizione in Italia, ovvero il tema dell’ammissibilità della prova tra i diversi sistemi dell’Unione europea, secondo il principio del mutuo riconoscimento in materia penale. Dall’altro lato, abbiamo la raccolta delle prove da parte del difensore, che rimanda alla parità delle armi tra accusa e difesa, sullo sfondo di un’ambiguità già nota al nostro diritto interno: quella tra ruolo pubblico e ruolo privato del difensore nello svolgimento delle indagini difensive. RACCOLTA DELLE PROVE ALL’ESTERO ED ACQUISIZIONE IN ITALIA Quanto alla prima esigenza, l’obiettivo dell’ordine europeo di indagine penale (d’ora in poi OEI) è quello di realizzare un intervento organico che consenta di acquisire e trasferire ogni tipo di prova tra gli Stati membri dell’Unione europea: cioè un sistema globale di acquisizione volto a sostituire i precedenti strumenti di cooperazione in materia di ricerca e acquisizione della prova con un nuovo modello «orizzontale» uniforme, applicabile a «tutti i tipi di prove», con tempi rapidi di esecuzione e limitati motivi di rifiuto (considerando n. 6). E ciò per rimediare alla dimostrata inadeguatezza dei tradizionali strumenti di collaborazione tra Stati, soprattutto nei confronti del crimine [continua..]

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