Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Carla Pansini)


RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELLA UE. DELEGA AL GOVERNO PER LA SUA ATTUAZIONE E PER LA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE PER L’ESTERO (Legge 21 luglio 2016, n. 149) ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Agli inizi di agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 181 del 4 agosto 2016) la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive». Come risulta evidente dal titolo, questa legge contiene una duplice delega per il Governo. In primis, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il Governo con uno o più decreti legislativi è delegato a dare attuazione alla Convenzione di Bruxelles, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell’Italia verso gli Stati parte della Convenzione (art. 3). Il testo normativo dovrà contenere disposizioni che non arrechino «pregiudizio alle norme poste a tutela della libertà personale» e rispettare alcuni criteri e principi indicati nel successivo art. 4 (art. 3, lett. b)). Andranno, altresì, modificate e integrate le disposizioni dell’ordinamento italiano nella prospettiva dichiarata di assicurare che l’assistenza giudiziaria dell’Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata con rapidità e in maniera efficace, sempre rispettando i diritti individuali e i principi della Cedu. Parallelamente, questa operazione normativa andrà completata con adeguamenti dell’ordinamento interno che garantiscano l’assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative (art. 3, lett. c)). Punto molto importante nei criteri di delega specificati dalla legge n. 149 del 2016 è la indicazione della necessità di «prevedere forme specifiche di assistenza giudiziaria anche per la restituzione delle cose pertinenti al reato o per il trasferimento di persone detenute a fini investigativi», nonché di assicurare efficacia processuale alle audizioni compiute mediante videoconferenza, completando, così, e integrando quanto previsto dall’art. 205-ter disp. att. c.p.p. (art. 3, lett. b)). Inoltre, a tutela di esigenze investigative, andrà prevista la possibilità per gli organi inquirenti di posticipare od omettere [continua..]

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