Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'interesse ad impugnare la sospensione condizionale disposta d'ufficio: un illuminato arresto della Corte (di Gaspare Dalia)


Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione rimedita in maniera radicale il concetto di interesse ad impugnare, superando l’impostazione propria dei precedenti arresti. In un’ottica di spiccato individualismo processuale, ben può ammettersi una impugnazione volta ad ottenere la eliminazione di un beneficio come quello della sospensione condizionale della pena, ove lo stesso, non richiesto, sia idoneo a determinare un pregiudizio nella sfera giuridica dell’interessato, pregiudizio che può anche consistere – e qui sta il profilo di novità della sentenza in commento – nella limitazione della possibilità futura di fruire del beneficio.

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The interest to appeal the sentence that grants the conditional suspension not requested: an innovative stare decisis of the S.C.

With the judgment in question, the S.C. reconsiders in radical way the concept of interest to appeal, overcoming the interpretation proper of precedents stare decisis. In an optics of strong trial-individualism, it could be admitted an appeal to eliminate a benefit as the conditional suspension of punishment, where the same, not requested, is fit to cause a prejudice in the juridical sphere of the defendant, prejudice that can also consist – and here’s the profile of novelty of the sentence in comment – in the limitation of the future possibility to enjoy the same benefit.

LA QUESTIONE DEVOLUTA: LA VALUTAZIONE DEL PREGIUDIZIO LAMENTATO Il trait d’union che amalgama l’arresto di legittimità in commento si individua proprio nelle problematiche sottese alla esatta individuazione dell’interesse ad impugnare. Le questioni applicative che involgono la tematica si appalesano sempre nuove e proteiformi e, questa volta, si manifestano nella ammissibilità o meno di una impugnazione proposta dall’imputato condannato alla pena dell’ammenda allorché la stessa sia stata ex officio iudicis condizionalmente sospesa. In effetti, è di tutta evidenza che l’interesse ad impugnare un provvedimento giurisdizionale si leghi alla attitudine di quest’ultimo a cagionare un pregiudizio giuridicamente rilevante nella sfera dell’inte­ressato. E, proprio sulla scorta di questa premessa, alla S.C. si chiede di chiarire se di tale predicato possa ammantarsi la situazione del ricorrente. Due, in astratto, i lamentati profili di pregiudizio. In primo luogo, il ricorrente aveva dedotto che la concessione del beneficio della sospensione, disposta dal Tribunale, si risolvesse in una lesione specifica della sua sfera giuridica sub specie di (im)pos­sibilità di eliminazione della iscrizione dal casellario, qualora soggetta al beneficio di cui all’art. 163 c.p. Sicché, argomentava il ricorrente, quando il beneficio della sospensione condizionale sia concesso senza una esplicita manifestazione di opzione dell’interessato in tal senso, esso è idoneo a vulnerare la sua sfera giuridica, in quanto – in via di estrema sintesi – gli impedisce di esercitare una valutazione comparativa “costi-benefici”, sì da poter scegliere se sia più conveniente beneficiare della sospensione condizionale o saldare immediatamente quanto irrogato come pena pecuniaria dal giudice. Nel primo caso, all’immediato beneficio derivante dalla non esecuzione della pena, fa(rebbe) da contraltare l’impossibilità di ottenere la cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 [1], secondo cui la cancellazione delle iscrizioni opera con riguardo «ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta». Nel secondo caso, per contro, all’immediato pregiudizio derivante dalla riscossione della sanzione pecuniaria [2] farebbe da contraltare la possibilità di ottenere – trascorsi dieci anni – la cancellazione dell’iscrizione. Sotto altro punto visuale, poi, il [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017