Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Se l'illecito penale è abrogato il giudice dell'impugnazione non si pronuncia sulla domanda risarcitoria


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 7 NOVEMBRE 2016, N. 46688 PRES. CANZIO; REL. VESSICHELLI

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

> < [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Hanno proposto ricorso per cassazione S.G. e Si. St. avverso la sentenza in data 3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’appello contro la sentenza del Giudice di pace di Iglesias che li aveva dichiarati responsabili del reato di danneggiamento continuato. Gli imputati sono stati condannati al pagamento della multa e, in solido, al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio, al pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva di 100 Euro e alla rifusione delle spese della parte civile. Il difensore ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Manifesta illogicità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e degli altri testi dell’accusa. 2.2. Vizio di motivazione concernente le dichiarazioni dei testi a difesa, i quali avevano concordemente affermato che gli imputati erano assenti nel tempo al quale si fanno risalire i fatti. 2.3. Vizio della motivazione con riferimento al dolo del reato. 2.4. Inutilizzabilità di un filmato e di una consulenza stragiudiziale prodotti in giudizio, deduzione formulata in primo grado ma del tutto ignorata in appello. 2.5. Travisamento della prova, con riferimento al contenuto delle deposizioni della persona offesa e del teste Massa i quali avevano attribuito al solo S. la denuncia agli uffici comunali. 2.6. Assenza di motivazione riguardo alle statuizioni civili, e in special modo riguardo alla provvisionale, nonostante articolati motivi di appello con i quali era stata contestata la sussistenza del danno. Il difensore, con motivi nuovi, ha dedotto – in via gradata rispetto alla richiesta principale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato – la sopravvenutaabolitio criminisdel reato in contestazione, per effetto del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, il quale ha anche previsto, per la fattispecie dell’art. 635, primo comma, cod. pen., la sola sanzione pecuniaria civile: disciplina che, in base alla norma transitoria, si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che il procedimento sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. L’abrogazione del reato è destinata altresì a porre nel nulla le statuizioni civili, non rilevando le pronunce di condanna del giudice di merito già intervenute. Non ha mancato, tuttavia, lo stesso difensore di evidenziare il contrasto giurisprudenziale venutosi a determinare sull’argomento, richiedendo, in via subordinata, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Con ordinanza del 15 giugno 2016 la Seconda sezione penale ha preso atto del contrasto giurisprudenziale e ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. Con decreto del 5 luglio 2016 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la [continua..]

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