Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La giustizia penale tra riforme annunciate e riforme sperate (di Sergio Lorusso)


Le istanze riformistiche che attraversano ciclicamente il sistema della giustizia penale appaiono caratterizzate da una scarsa sistematicità e da una diffusa frammentazione che ne condizionano il raggiungimento degli obiettivi. Il disegno di legge AS 2067 offre lo spunto per alcune riflessioni su punti caldi dell’assetto processuale vigente (verifica dei tempi processuali, controllo sull’inazione del pubblico ministero con le sue ricadute sull’obbligatorietà dell’azione penale, violazione del diritto alla riservatezza a causa dell’utilizzo distorto delle captazioni) che, però, non sempre trovano risposte adeguate nel progetto di riforma.

Criminal justice between announced reforms and reforms we hoped

The reformist instances that cyclically through the criminal justice system appear inaccurate and incomplete and that affect the achievement of the targets. The bill AS 2067 offers the opportunity to reflect on some hot spots of our criminal justice system (checking procedural times, control of the public prosecutor’s office with his consequences on mandatory prosecution, violation of privacy because of illegal wiretapping), but they do not always find adequate answers in the reform project.

L’ASISTEMATICITÀ DELLE ISTANZE RIFORMISTICHE Il nostro sistema della giustizia penale appare sempre più attraversato da istanze riformistiche che si susseguono ad ondate, il cui unico dato comune – purtroppo – è costituito dall’assenza di sistematicità e da una ricorrente frammentazione che finisce, molto spesso, per non consentire in concreto il raggiungimento degli scopi prefissati. Non si discosta da tale linea di politica criminale la più recente produzione legislativa attualmente in discussione in sede parlamentare, nonostante la maggiore ampiezza che la contraddistingue: il riferimento è al disegno di legge AS 2067, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario(c.d. riforma Orlando), che coniuga al suo interno previsioni destinate ad operare sul terreno sostanziale, processuale e dell’esecuzione penale. Sembrava che la nuova legislatura e, soprattutto, il nuovo corso di molte forze politiche in grado di superare equilibri faticosamente raggiunti in presenza di una marcata diffidenza tra maggioranze e opposizioni non più scandita, come un tempo, da differenze ideologiche e da disomogeneità sociali ma, piuttosto, da deleteri personalismi e da un’indifferenza quasi genetica e strutturale al dialogo e al confronto – pur nel rispetto delle rispettive idee e posizioni – potessero fornire un input decisivo a un significativo cambio di passo dando il via a riforme in grado di sciogliere intricati nodi ordinamentali – amaramente noti agli addetti ai lavori, e non solo – che il pianeta giustizia ineluttabilmente reca con sé da tempo come un gravoso fardello. Il bilancio, quando ormai la XVII legislatura ha superato ampiamente il giro di boa, è tutt’altro che rassicurante, pur avendo l’esecutivo concentrato la propria attenzione sul tema generale delle riforme istituzionali, cui quello della ridefinizione degli assetti ordinamentali della funzione giudiziaria (insieme alla limatura di non lievi incongruenze) non dovrebbe ritenersi estraneo, costituendone piuttosto una costola vitale [1]. IL CONTROLLO SUI TEMPI DELLE INDAGINI PRELIMINARI Tra le norme più significative e controverse contenute nella c.d. riforma Orlando vi è certamente l’art. 18, che interviene sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento d’archiviazione. Nodale è l’ipotesi di inserimento nell’art. 407 c.p.p. di un comma 3-bis, in virtù del quale il pubblico ministero è tenuto a manifestare le proprie opzioni in ordine agli epiloghi delle indagini preliminari esercitando l’azione penale o richiedendo l’archiviazione «entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017