Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


L’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice (Cass., Sez. VI, 10 luglio 2018, n. 31370) Come è noto, la legge n. 47 del 2015 ha introdotto l’obbligo per il giudice, cui sia richiesto di disporre una misura cautelare, di operare una valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, autonoma rispetto alla valutazione effettuata dal pubblico ministero in sede di domanda cautelare: l’art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. sanziona con la nullità rilevabile anche d’ufficio la violazione di tale obbligo e l’art. 309, comma 9, c.p.p. impone al tribunale in sede di riesame l’obbligo di annullare l’ordinanza cautelare che difetti di motivazione in ordine alla autonoma valutazione della consistenza delle esigenze cautelari e della gravità indiziaria. Diviene dunque rilevante individuare i criteri in base ai quali può dirsi effettivamente autonoma la valutazione del giudice, soprattutto nel caso in cui la motivazione dell’ordinanza applicativa sia stata redatta con la tecnica del “copia-incolla” rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Secondo un primo orientamento la novella non ha inteso imporre un unico modus procedendi, essendo molteplici le modalità con cui il giudice può dar conto dell’autonomo percorso valutativo seguito. In particolare può dirsi osservato l’obbligo di un autonomo giudizio sul quadro indiziario e sulle esigenze cautelari quando il giudice abbia rigettato l’istanza del pubblico ministero solo per alcune imputazioni cautelari o solo per alcuni indagati, anche se per gli altri indagati la richiesta è stata accolta negli stessi identici termini argomentativi e grafico-testuali di quelli enunciati nella richiesta avanzata dal pubblico ministero. Infatti il parziale diniego opposto dal giudice alla domanda cautelare soggettivamente e oggettivamente cumulativa indica che la domanda stessa è stata effettivamente e materialmente oggetto di esame e di valutazione critica, e non meramente adesiva, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne: l’assenza di appiattimento rispetto alle richieste del pubblico ministero nel loro complesso dimostra la valutazione autonoma circa la rilevanza delle singole emergenze investigative concernenti ciascun indagato (Cass., sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 51936; Cass., sez. II, 23 maggio 2017, n. 25750). La sentenza in esame si contrappone a questo orientamento, ritenendo necessario che l’autonoma valutazione del giudice sia espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale il requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le argomentazioni a sostegno della tesi, per la verità non del tutto chiare nel loro sviluppo, sono [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018