Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


NEL CASO DI RIFORMA IN PEIUS DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE DI PRIMO GRADO, BASATA SULLA RIVALUTAZIONE DI PERIZIE E CONSULENZE TECNICHE, OCCORRE PROCEDERE ALLA RINNOVAZIONE DELL’I­STRUZIONE DIBATTIMENTALE IN APPELLO? (Cass., sez. V, 13 gennaio 2017, n. 1691) Nella giurisprudenza di legittimità si è venuto a consolidare l’orientamento secondo cui il giudice di appello non può pervenire a condanna, a riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, basandosi esclusivamente o in modo determinante su una diversa valutazione delle fonti dichiarative senza aver proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, c.p.p., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Tale orientamento si fonda sulla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, consacrata nella decisione Dan. c. Moldavia del 5 luglio 2011, ma e­spressa anche in precedenti pronunce, secondo cui l’affermazione della responsabilità penale nel giudizio di appello dell’imputato, prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative, è consentita solo previa nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione, violandosi diversamente l’art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu, che assicura il diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico. L’obbligo del giudice di appello, che intenda riformare in peius la pronuncia assolutoria di primo grado, di disporre la rinnovazione delle prove dichiarative è stato affermato con riguardo all’esame dei testi, ritenuti inattendibili (ex plurimis Cass., sez. V, 17 giugno 2015, n. 25475; Cass., sez. V, 16 dicembre 2014, n. 52208; Cass., sez. F, 23 dicembre 2014, n. 53562) e all’esame dei chiamanti in reità o in correità (quando la diversa valutazione delle dichiarazioni attenga alla credibilità del dichiarante e/o al profilo dell’attendibilità intrinseca, Cass., sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 47722), nonché con riguardo all’esame dei periti e dei consulenti tecnici (Cass., sez. II, 12 agosto 2015, n. 34843). Di recente le Sezioni Unite hanno affermato che la necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’atten­dibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale per il testimone “puro”, per quello c.d. assistito, per il coimputato in procedimento connesso e per il [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio