Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

07/02/2017 - Corte edu, 7 febbraio 2017, Dinu c. Romania

argomento: corti europee - azione/indagini preliminari

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Il principio per cui nessuno può essere sottoposto a torture o a comportamenti degradanti ed inumani è violato anche nei contesti di uso eccessivo e sproporzionato della forza da parte degli agenti di polizia durante le fasi di arresto.

Inoltre, tali comportamenti, posti in essere dalle forze dell’ordine, non possono essere risolti esclusivamente con l’assegnazione di un risarcimento alla vittima, perché tale rimedio non permetterebbe di identificare e punire i responsabili in sede penale: occorrono - come ribadito a più riprese dalla Corte strasburghese - approfondite indagini circa l'esatto svolgimento dei fatti e i rapporti tra il pericolo costituito dall'arrestato e il grado di forza impiegato dalla polizia nelle operazioni di cattura [Tale principio è stato ribadito dai giudici europei a seguito della decisione di un pubblico ministero rumeno di non esercitare l’azione penale nei confronti di due agenti di polizia che, durante le fasi di arresto di un uomo, gli avevano arrecato seri problemi fisici che lo avevano reso inabile al lavoro. È stata riscontrata una carenza dell’attività investigativa, in quanto non è stata approfondita la questione della proporzionalità dell’uso della forza da parte degli agenti rispetto al pericolo dagli stessi corso, e non è stata concessa un’ulteriore perizia medica per dissipare tutti i dubbi relativi alle reali cause dei traumi riportati dal soggetto arrestato. Le attività investigative non si sono rivelate sufficientemente approfondite ed efficaci, in quanto la vicenda è stata ricostruita in modo troppo generico, e ciò ha determinato una violazione dell’art. 3 della Convenzione, sia sotto il profilo procedurale che sul piano sostanziale].