Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

04/03/2017 - Corte edu, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia

argomento: corti europee - azione/indagini preliminari

» visualizza: il documento (Corte edu, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia) scarica file

Articoli Correlati: indagini preliminari - completezza delle indagine

Affinché possa dirsi sussistente un obbligo positivo di attivazione da parte dell’autorità per realizzare misure finalizzate ad impedire il potenziale nocumento del diritto alla vita, deve dimostrarsi, da un lato, che la medesima autorità sapeva o avrebbe dovuto sapere che un dato individuo aveva subito una minaccia, derivante dall’attività criminale di un terzo, reale ed immediata per il diritto in parola, dall’altro, che non siano state adottate misure che, ragionevolmente, avrebbero potuto scongiurare il summenzionato rischio.

Come ribadito dalla Corte, dunque, non tutte le presunte minacce al diritto alla vita, tutelato dall’art. 2 della Convenzione, obbligano l’autorità ad impedirne la realizzazione attraverso misure concrete.

Infatti, la portata dell’obbligo positivo testé citato deve essere interpretata in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile od eccessivo, tenuto conto delle difficoltà che ha la polizia di esercitare le proprie funzioni nelle società contemporanee, l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da effettuare in termini di priorità e di risorse. [Il principio, sancito dall’art. 2 della Convenzione, è stato ritenuto vulnerato, nell’ambito di un caso di violenza domestica, dal comportamento delle autorità nazionali le quali, malgrado la denuncia della ricorrente, non hanno condotto alcuna investigazione, salva l’audizione della stessa interessata, avvenuta, peraltro, soltanto sette mesi dopo la denuncia. Inoltre, nonostante le predette autorità conoscessero o fossero nella condizione di conoscere già da tempo le precedenti violenze domestiche subite dalla vittima, non hanno emesso alcun ordine di protezione, o posto in essere altre specifiche misure per tutelare la stessa e la sua famiglia dal marito il quale, a seguito dell’ennesima lite, ha infine ucciso il figlio e cagionato lesioni da accoltellamento alla moglie].