Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte Costituzionale (di Donatella Curtotti)


PLURALISMO PROCEDURALE E DIRITTO DI DIFESA. OMESSO AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI NEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE (C. cost., ord. 22 ottobre 2014, n. 245) Approda ad una prevedibile declaratoria di manifesta infondatezza (dichiarata con ordinanza del 22 ottobre 2014, n. 245) la questione di legittimità dell’art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 («Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»), come modificato dall’art. 17, d.l. 27 luglio 2005, n. 144 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»), convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155, sollevata dal Giudice di pace di Viterbo in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «nella parte in cui prevede che il decreto di citazione possa essere emesso in difetto di istruttoria e comunque di avviso della conclusione delle indagini preliminari» ai sensi dell’art. 415-bis del codice di procedura penale». A parere del giudice rimettente, è illegittimo l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero che emetta decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di pace senza notificare preventivamente all’indagato e al suo difensore l’avviso di conclusione delle indagini. Un simile modus operandi violerebbe innanzitutto l’art. 3 Cost., stante l’evidente disparità di trattamento che viene riservata al cittadino imputato in un giudizio dinanzi al Giudice di pace, rispetto a quello imputato dinanzi al giudice ordinario; nondimeno contrasterebbe con l’art. 24 Cost., negando all’imputato la possibilità di difendersi realmente perché venuto a conoscenza della pendenza a suo carico di un processo penale solamente con la notifica del decreto di citazione. Il Giudice delle leggi torna, dunque, a pronunciarsi in materia di polimorfismo procedurale, uguaglianza in ambito giudiziario e ragionevolezza nella disciplina dei riti differenziati. Che un modello monolitico di processo non possa rispondere alle doverose esigenze di efficienza del sistema è considerazione preliminare tacitamente posta dai giudici nella sentenza in commento, oltre che espressamente riconosciuta dal legislatore del codice Vassalli. È ragionevole, anzi, doveroso, predisporre procedimenti semplificati alternativi, che, pur sacrificando il diritti di difesa sull’altare dell’effi­cientismo, assicurino comunque l’osservanza di un livello minimo di garanzie, tali da attuare il gusto processo. Sviluppando queste premesse, e ribadendo a chiare lettere un indirizzo ormai consolidato su questioni sostanzialmente analoghe, ancorché riferite a norme diverse (ordd. 3 novembre 2005, n. 415 e 2 marzo 2005, n. 85, nonché ordd. 19 novembre 2004, n. 349 e 28 giugno [continua..]

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