argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 66)Articoli Correlati: incompatibilità
Incompatibilità del giudice– G.u.p. che abbia invitato il p.m. a procedere alla modifica dell'imputazione per diversità del fatto - Incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare – Infondatezza
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell’imputazione, invito cui il pubblico ministero abbia aderito.