Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

21/06/2019 - Corte cost., sent. 21 giugno 2019, n. 155

argomento: corte costituzionale

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Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice, nel determinare l’ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore ad euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva.