argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., ord. 29 marzo 2019, n. 71)Articoli Correlati: messa alla prova
Sospensione del procedimento con messa alla prova - Giudizio immediato - Decreto di citazione a giudizio -Avviso all'imputato della facoltà di avanzare la relativa richiesta – Manifesta inammissibilità
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 456 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di giudizio immediato debba contenere l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, con la forma e i termini di cui all’art. 458 cod. proc. pen.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis e seguenti del codice penale e 464-bis e seguenti cod. proc. pen.