Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La citazione del responsabile civile da parte dell'imputato: ancora una prova della insostenibilità della tutela degli interessi civili nel processo penale (di Alessandro Diddi (Professore associato – Università della Calabria))


Nel 1988 la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del divieto per l’imputato di citare nel giudizio penale l’assicuratore per i danni da circolazione stradale. Sembrava una decisione storica che avrebbe potuto essere applicata ai tanti casi in cui all’imputato è preclusa la citazione, consentita alla parte civile, dei terzi civilmente respon­sabili per il fatto a lui contestato.

La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha mantenuto ben saldo il principio che il dictum contenuto nella sentenza del 1988 non avrebbe potuto essere applicato a casi diversi da quello preso in considerazione e a distanza di 20 anni la Corte costituzionale ha ribadito il proprio orientamento rigoroso in riferimento ad un’ipotesi (l’assicurazione obbligatoria per i rischi professionali) molto simile a quello che aveva dato luogo alla iniziale apertura.

Le numerose perplessità che l’impostazione della Corte fanno emergere aprono un interrogativo di più ampio respiro, vale a dire la sostenibilità di un sistema che consente la tutela degli interessi civili nel processo penale.

Summons of the person with civil liability for damages: the unsolved issue of the protection of civil interests in criminal trial

In 1988 the Constitutional Court had declared the illegitimacy of the prohibition for the defendant to sue in criminal proceedings the insurer for damages from road traffic. It seemed a historical decision that could have been applied even in those cases in which it is not foreseen that the accused can sue the guarantor (allowed to the civil part).

The subsequent jurisprudence, however, has held firmly the principle that the dictum contained in the 1988 sentence could not have been applied to cases other than that taken into consideration and after 20 years the Constitutional Court has reiterated its strict orientation in reference to a hypothesis (compulsory insurance for occupational risks) very similar to the one that gave rise to the initial opening.

The Court’s approach brings out many concerns and opens up a broader question, namely the sustainability of a system that allows the protection of civil interests in criminal trial.

 
LA PALINGENESI Una recente sentenza della Corte costituzionale sulla legittimazione dell’imputato a citare in giudizio il responsabile civile nel processo penale [1] ripropone delicate questioni legate al difficile compromesso tra tutela degli interessi civili nel processo penale e finalità cui quest’ultimo dovrebbe attendere. Chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà del­l’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, qualora questo sia responsabile civile ex lege per danni derivante da attività professionali [2], il giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione, in quanto “il terzo responsabile” per il danno derivante da reato, sebbene rivesta una posizione di garanzia per il fatto altrui che deriva la sua fonte dalla legge, non può essere “chiamato in causa” direttamente dal danneggiato [3]. L’art. 83 c.p.p., come noto, dispone che il responsabile civile per il fatto dell’imputato possa essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile (ovvero del pubblico ministero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia esercitato l’azione civile d’urgenza nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.p.). La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p., nella parte in cui esso non prevede che il responsabile civile possa essere citato dall’imputato in un caso particolare, vale a dire quello della responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria (all’epoca della decisione prevista dall’art. 18 della l. 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente abrogata dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 contenente il Codice delle assicurazioni private, che, tuttavia, all’art. 144, ha recepito le disposizioni contenute nella precedente disciplina) [4]. Il caso che determinò la declaratoria di incostituzionalità era caratterizzato da una peculiarità che ha finito per condizionare la successiva evoluzione giurisprudenziale. Si rammenta, infatti, che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per il quale vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. La questione accolta dalla Corte costituzionale era stata impostata (ed aveva trovato soluzione) sul piano della disparità di trattamento in cui si venivano a trovare il danneggiato-attore, da un lato, l’imputato-convenuto, dall’altro. Aveva premesso la Corte che mentre la giurisprudenza di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018