Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/02/2018 - Cass., sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 6526

argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori

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La sentenza in esame rafforza un contrasto giurisprudenziale in relazione all’obbligo di avviso al conducente della facoltà di assistenza difensiva, nell’ipotesi di accertamento strumentale mediante etilometro. La giurisprudenza ha sempre ritenuto che tale avviso non fosse dovuto nel caso di rifiuto del conducente a sottoporsi all'alcoltest (Cass., sez. IV, 13 maggio 2016 n. 34470; Cass., sez. IV, 26 settembre 2014 n. 43845).

La sentenza in esame, riprendendo quanto già affermato in altra pronuncia (Cass., sez. IV, 6 giugno 2017 n. 34383), afferma che il sistema delle garanzie delineato nel combinato disposto degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p. scatti nel momento in cui l’organo di polizia procede all’accertamento per via strumentale del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle prove spirometriche: secondo la Corte, in tale scansione, l’avvertimento circa il diritto di farsi assistere da un difensore costituisce presupposto necessario di tutta la procedura (“prima di procedere”), indipendentemente dall’esito della stessa, la quale potrà anche concludersi col rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento.