Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

23/05/2018 - Cass., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 27539

argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni

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L’ordinanza in esame rimette alle Sezioni Unite la questione in ordine alla ammissibilità dell’istanza di revisione proposta dall’imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e declaratoria di conferma della condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile, al fine di vedere eliminare le statuizioni civili.

Un primo e rilevante orientamento afferma che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione , in cui si confermano le statuizioni civili, non sia suscettibile di revisione, in quanto, come si evince dal chiaro dettato dell’art. 629 c.p.p., tale impugnazione straordinaria riguarda solo pronunce di condanna, cioè provvedimenti che infliggano sanzioni di natura punitiva e deterrente e non meramente riparatoria o preventiva come la condanna al risarcimento dei danni (Cass., sez. II, 28 novembre 2017, n. 53678; Cass., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 2656; Cass., sez. V, 25 gennaio 2011, n. 2393).

Secondo un opposto indirizzo, l’istanza di revisione è ammissibile nel caso in esame e l’assoggettabilità a revisione della condanna per responsabilità civile discende dalla stessa legge processuale, in quanto  l’art. 629 c.p.p. indica tra i provvedimenti soggetti a revisione  le sentenze di condanna senza precisarne l’oggetto, così come l’art. 632 c.p.p. indica tra i legittimati genericamente la figura del condannato (Cass., sez. V, 8 novembre 2016, n. 46707).