Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/06/2019 - Cass., sez. III, 5 giugno 2019, n. 25064

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali

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A seguito dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. che abbia omesso l’applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dall’art. 31, comma 9, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; l’omessa applicazione di siffatto ordine deve essere emendata con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento, non dal giudice dell’esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.