Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/02/2015 - Cass., sez. II, 9 febbraio 2015, n. 5725

argomento: decisioni in contrasto - responsabilita' degli enti

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In materia di responsabilità degli enti derivante da reato, si è delineato il contrasto giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta ai sensi dell’art. 324 c.p.p. dal difensore di fiducia dell’ente, in assenza di un previo atto formale di costituzione, secondo il disposto dell’art. 39 d. lgs. n. 231 del 2001.  Secondo un primo orientamento non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell’ente per esercitare il diritto di difesa e pertanto, secondo il disposto degli artt. 257 e 324 c.p.p.,  il potere di proporre riesame avverso il decreto di sequestro spetta anche al difensore, nominato ai sensi dell'art. 96 c.p.p., senza che sia richiesta la procura ai sensi dell'art. 100 c.p.p., necessaria ai fini della costituzione dell'ente nel procedimento(Cass., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 43642; Cass., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398). Secondo un contrapposto orientamento, l'esercizio dei diritti di difesa da parte dell'ente in qualsiasi fase del procedimento a suo carico è subordinato all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Cass., sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 15689; Cass., sez., 9 dicembre 2014, n. 2386).

La seconda sezione della Corte di cassazione ha perciò rimesso alle Sezioni Unite la questione “se in materia di responsabilità degli enti da reato, sia ammissibile la richiesta di riesame exart. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore di fiducia dell’ente in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001”.